Riforme - Jobs act - CSDDL.it - Centro Studi Diritto Dei Lavori Centro Studi Diritto dei Lavori - Bisceglie - A cura dell'Avv. Antonio Belsito e del Prof. Gaetano Veneto http://www.csddl.it/csddl/contrattazione-collettiva/atom-4.html 2021-03-12T16:28:43Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Sostegno alla contrattazione collettiva e di prossimità 2012-05-09T09:54:52Z 2012-05-09T09:54:52Z http://www.csddl.it/csddl/contrattazione-collettiva/sostegno-alla-contrattazione-collettiva-e-di-prossimita.html Administrator info@codexa.it <p align="justify"><strong>D.L.n. 138/2011 (c.d. Manovra-bis) convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 </strong></p><p align="justify"><strong><em>Titolo III </em></strong></p><p align="justify"><strong><em>Misure a sostegno dell'occupazione</em></strong><br /><br /><strong>Art. 8</strong><br />Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità<br /><br />1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale <strong><em>o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del  28 giugno 2011, </em></strong>possono realizzare specifiche intese, <strong><em>con  efficacia<br />nei confronti di tutti  i  lavoratori  interessati  a  condizione  di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario  relativo alle predette rappresentanze sindacali, </em></strong>finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, <strong><em>all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, </em></strong>alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti eall'avvio di nuove attività.<br /><br />2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione <strong><em>con riferimento</em></strong>: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato oflessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.<br /><br /><strong><em>2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione,  nonche'  i vincoli derivanti dalle normative  comunitarie  e  dalle  convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di  cui  al  comma  1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge  che  disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle  relative  regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro</em></strong></p><p align="justify">3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugn.o 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti ditutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.</p><p align="justify"><em><strong>3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche: </strong></em><em><strong>a)  all'alinea,  le  parole:  "e  la   normativa   regolamentare, compatibili con  la  legislazione  comunitaria,  ed  applicate"  sono sostituite dalle seguenti: "la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di  settore,  compatibili  con  la  legislazione comunitaria, ed applicati";  b) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: "b-bis) condizioni di lavoro del personale".</strong></em></p> <p align="justify"><strong>D.L.n. 138/2011 (c.d. Manovra-bis) convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 </strong></p><p align="justify"><strong><em>Titolo III </em></strong></p><p align="justify"><strong><em>Misure a sostegno dell'occupazione</em></strong><br /><br /><strong>Art. 8</strong><br />Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità<br /><br />1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale <strong><em>o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del  28 giugno 2011, </em></strong>possono realizzare specifiche intese, <strong><em>con  efficacia<br />nei confronti di tutti  i  lavoratori  interessati  a  condizione  di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario  relativo alle predette rappresentanze sindacali, </em></strong>finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, <strong><em>all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, </em></strong>alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti eall'avvio di nuove attività.<br /><br />2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione <strong><em>con riferimento</em></strong>: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato oflessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.<br /><br /><strong><em>2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione,  nonche'  i vincoli derivanti dalle normative  comunitarie  e  dalle  convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di  cui  al  comma  1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge  che  disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle  relative  regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro</em></strong></p><p align="justify">3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugn.o 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti ditutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.</p><p align="justify"><em><strong>3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche: </strong></em><em><strong>a)  all'alinea,  le  parole:  "e  la   normativa   regolamentare, compatibili con  la  legislazione  comunitaria,  ed  applicate"  sono sostituite dalle seguenti: "la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di  settore,  compatibili  con  la  legislazione comunitaria, ed applicati";  b) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: "b-bis) condizioni di lavoro del personale".</strong></em></p>