Unione Europea - CSDDL.it - Centro Studi Diritto Dei Lavori Centro Studi Diritto dei Lavori - Bisceglie - A cura dell'Avv. Antonio Belsito e del Prof. Gaetano Veneto http://www.csddl.it/csddl/diritto-comunitario-del-lavoro/atom.html 2021-03-12T13:03:34Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Il diritto del lavoro europeo nel dialogo tra le Alti Corti 2013-01-18T10:52:27Z 2013-01-18T10:52:27Z http://www.csddl.it/csddl/unione-europea/il-diritto-del-lavoro-europeo-nel-dialogo-tra-le-alti-corti.html di Raffaele Mancuso info@codexa.it <p align="center"><font color="#333399"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 14pt">Il diritto del lavoro Europeo nel dialogo tra le Alte Corti</span></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"> </span></font></p><p align="center"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">di Raffaele Mancuso</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></em></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Ai fini della costruzione di un ordinamento giuridico unitario, il primato del diritto europeo, “sottoscritto” da tutti gli Stati aderenti all’U.E e dalla sentenza della Corte di Giustizia Costa/Enel del 1964, si sviluppò pian piano anche nell’area della politica sociale, sia grazie agli interventi normativi sia anche grazie al “ fiorire” della giurisprudenza della Corte di Giustizia, alla quale il Trattato affida<span>  </span>il compito della<span>  </span>nomofilachia a livello comunitario. Tra gli strumenti statuiti dal Trattato a questo fine, certamente merita rilievo la procedura di interpretazione pregiudiziale prevista dall’art. 234 del Trattato</font><a name="_ftnref1" href="http://null/#_ftn1" title="_ftnref1"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[1]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000">. La nomofilachia comunitaria si spinge oltre l’obiettivo della uniformità interpretativa, difatti, è indirizzata alla funzione di vera “integrazione/interpretazione autentica” dei precetti posti all’attenzione e vagliati dal Giudice comunitario</font><a name="_ftnref2" href="http://null/#_ftn2" title="_ftnref2"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[2]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000">. I dettami delle sentenze della Corte Cee sono recepiti, spesso, dalla Corte costituzionale, in quanto assimilate allo “Jus superveniens”, idoneo a supportare la restituzione degli atti al giudice remittente</font><a name="_ftnref3" href="http://null/#_ftn3" title="_ftnref3"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[3]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000">.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La forza normativa della nomofilachia europea si riverbera sul piano nazionale, quando<span>  </span>i contenuti della direttiva vengono assunti come criteri e principi direttivi di una legge delega</font><a name="_ftnref4" href="http://null/#_ftn4" title="_ftnref4"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[4]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000">. Si ha, quindi, un’ avvicinamento e<span>  </span>un “dialogo”<span>  </span>tra Corte costituzionale e Corte di giustizia, dialogo arricchito dalla partecipazione della Corte europea dei diritti dell’uomo</font><a name="_ftnref5" href="http://null/#_ftn5" title="_ftnref5"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[5]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000">.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tale collaborazione ha certamente avuto effetti positivi, nel riconoscimento da parte della Corte costituzionale alla Corte di giustizia di una funzione esclusiva della nomofilachia comunitaria, nel non rinunciare, da parte della Corte costituzionale, alle proprie prerogative in inerenza alla conformità della normativa europea ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La normativa CEDU, interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, viene ad essere assunta, dalla Corte costituzionale, come parametro per il giudizio di legittimità costituzionale, che non vuol significare attribuzione di rango costituzionale alle norme di accordi internazionali recepite in leggi ordinarie come le norme CEDU. La Corte costituzionale e la Corte di giustizia, pur nel mantenimento di ruoli diversi, confluiscono nel loro fine,<span>  </span>più elevato, di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo. Interpretare la CEDU e i protocolli annessi è compito della Corte di giustizia che assume la funzione di garante di un uniforme livello di tutela dei principi in essa espressi. La Corte costituzionale, nel caso di contrasto di legittimità costituzionale, tra una norma Cedu e una norma nazionale rispetto all’art. 117, comma 1, Cost, ha l’onere di verificare il contrasto e se esistente, operare al fine di valutare se le stesse norme CEDU come interpretate dalla Corte di giustizia, abbiano in seno un livello di tutela dei diritti fondamentali al pari del livello di garanzia, circa gli stessi diritti fondamentali, della Costituzione Italiana</font><a name="_ftnref6" href="http://null/#_ftn6" title="_ftnref6"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[6]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000">.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tali sviluppi, sul piano dei diritti sociali fondamentali, sono ravvisabili anche dalle fonti internazionali, come la convenzione OIL. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">I Trattati di Maastricht e di Amsterdam, come la vecchia Carta Sociale europea del 1961, la Carta di Delors del 1989 e la Convenzione dei diritti dell’uomo di Strasburgo, hanno in sé il ruolo fondamentale<span>  </span>della Corte di giustizia quale garante dei diritti sociali fondamentali. Per poter parlare di Europeizzazione dei principi di diritto internazionale del lavoro, quindi, è necessario aspettare la Carta di Nizza del 2000 che rivisita molti<span>  </span>dei concetti espressi nella Carta sociale europea del maggio del 1996.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><font color="#000000"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><span>1.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">    </span></span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">Gli effetti del dialogo tra le Alte Corti nell’ambito della politica sociale.</span></strong></font><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Come espresso in nota numero quattro del precedente paragrafo, il dialogo delle Corti portò alla sentenza Francovich, ma non solo, infatti produsse effetti che rafforzarono il diritto europeo del lavoro.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Meritevole di rilievo è la centralità dei diritti di informazione e consultazione che assume il modello “europeo” delle relazioni sindacali e d’impresa, al fine, in situazioni di crisi, non solo di evitare conflitti intestini all’impresa ma anche nei rapporti di lavoro quali licenziamenti collettivi.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Il legislatore sul piano nazionale ha dimostrato poco interesse, forse a causa del susseguirsi di vari problematiche, riguardo gli obblighi di trasposizione delle copiose direttive che pongono su un piano di rilievo le procedure di confronto sindacale. Come spesso succede nel nostra paese, solo dopo alcune procedure di infrazione, negli anni novanta vi fu un “cambio di rotta”, con le leggi sui licenziamenti collettivi e sul trasferimento d’azienda</font><a name="_ftnref7" href="http://null/#_ftn7" title="_ftnref7"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[7]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000">.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Il dialogo tra giudice comunitario e nazionale è stato di grande rilievo e d’indubbio interesse, ad avviso dello scrivente, in merito alle discriminazioni che il cittadino di uno Stato membro può subire a causa di alcune norme nazionali rispetto ad altro cittadino di uno Stato membro che possa usufruire dell’applicazione diligente di tali norme cosi come recepite dalla legislazione comunitaria.</font><a name="_ftnref8" href="http://null/#_ftn8" title="_ftnref8"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[8]</font></u></span></span></span></span></a></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"><span> </span>Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia sarebbero situazioni interne, che non hanno alcun collegamento europeo, disciplinate dalla normativa nazionale, per le quali il cittadino subirebbe un trattamento diverso e iniquo al confronto con quello che spetterebbe allo stesso se cittadino di altro Stato membro</font><a name="_ftnref9" href="http://null/#_ftn9" title="_ftnref9"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[9]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000">. I principi del Trattato in tema di libera circolazione dei lavoratori che, pur ridimensionato per il diffondersi delle competenze comunitarie, hanno ridefinito i contorni del fenomeno attraverso i poteri contenuti nell’art. 308 del Trattato e attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia che ha interpretato in maniera estensiva i poteri delle istituzioni in merito alle competenze esterne rispetto alle interne. Recentemente prevale l’orientamento favorevole al giudicare anche in assenza di elementi di transnazionalità al fine di poter evitare situazioni contrarie alla libera circolazione delle persone, un esempio ne è la la sent. della Corte costituzionale<span>  </span>n.249/1995 rel. Mengoni. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Esempio è il c.d. caso Angonese segno di un iter evolutivo del dialogo tra le Corti nella condivisa volontà<span>  </span>di una soluzione sul divieto di discriminazione alla rovescia.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La vicenda vedeva la compatibilità rispetto al diritto europeo di una clausola all’interno di un bando di concorso emanato da una Banca che espressamente prevedeva, quale condicio sine qua non di partecipazione, l’attestato di conoscenza della lingua tedesca rilasciato da un’autorità della sola provincia di Bolzano, il candidato in fieri, l’Angonese, con cittadinanza italiana pur avendo una ottima padronanza della lingua tedesca in quanto residente in Austria, era escluso dal concorso. La Corte di giustizia statuì, con sentenza del 6 giugno 2000, C- 281/98, che tale <em>condicio sine qua non</em> imposto al candidato de quo raffigurava una discriminazione in base alla cittadinanza contraria all’art. 39 del Trattato</font><a name="_ftnref10" href="http://null/#_ftn10" title="_ftnref10"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[10]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000">.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><font color="#000000"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><span>2.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">    </span></span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">Il dialogo tra le Alte Corti e le persistenti problematiche del diritto europeo del lavoro.</span></strong></font></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Importante e decisiva chiave di lettura, alla definizione puntuale, del concetto di ramo d’azienda è contenuta nel dialogo tra Corte di giustizia e Corte<span>  </span>di Cassazione per quanto concerne l’interpretazione dell’art. 32 d.lgs. n. 276/2003 circa la preesistenza del ramo d’azienda. Proficuo il dibattito sulla disciplina del contratto di lavoro a termine, che ha attinto parecchi argomenti dalla controversa sentenza Mangold del 22 nov. 2005, n. 144/04 sulla limitazione dell’ambito di applicazione della direttiva n. 70/99/ CE e della c.d. clausola di non regresso esclusivamente al regime dei rinnovi dei rapporti a termine, con i chiarimenti forniti dalla sent. 44/2008 Corte costituzionale. Tale ultimo dibattito ha recepito nuovi contributi dalla Corte di giustizia in materia di rapporto di lavoro a termine nel pubblico impiego cui Alcune sentenze</font><a name="_ftnref11" href="http://null/#_ftn11" title="_ftnref11"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[11]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000"> hanno ricevuto una confluenza di posizioni tra<span>  </span>la Corte di giustizia</font><a name="_ftnref12" href="http://null/#_ftn12" title="_ftnref12"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[12]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000"> e la Corte costituzionale.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Nel dialogo tra le Corti segnali si registrano in inerenza al divieto di discriminazione e alla parità di trattamento, merita rilievo: il caso Richards</font><a name="_ftnref13" href="http://null/#_ftn13" title="_ftnref13"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[13]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000"> la ricorrente persona anagraficamente alla nascita di sesso maschile, successivamente ad intervento chirurgico per il cambio di sesso, presentava istanza al fine di ottenere una pensione di vecchiaia al compimento del sessantesimo anno d’età. L’istanza veniva respinta in quanto presentata in anticipo di circa quattro mesi al compimento del sessantacinquesimo anno d’età.</font><a name="_ftnref14" href="http://null/#_ftn14" title="_ftnref14"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[14]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000"> </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Nella causa C-13/94, Corte di Giustizia 30.4.1996, la Corte Comunitaria stabilì che la direttiva 79/7 vieta il licenziamento di un transessuale per motivi inerenti al sesso. La Corte afferma che “<em>il principio della parità di trattamento tra uomini e donne al quale la direttiva fa riferimento nel suo titolo, nei suoi considerando e nelle sue disposizioni implica l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso”. </em>Il dialogo tra le Corti si traduce<span>  </span>in una specie di tutela multilivello</font><a name="_ftnref15" href="http://null/#_ftn15" title="_ftnref15"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[15]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000">.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Concludendo la Corte Costituzionale dovrà tener conto di un sistema di diritti tutelati da due testi normativi concorrenti e vigenti, in virtù dei quali la tutela dei diritti si sviluppa su più piani costituzionali che si condizionano reciprocamente, con l’effetto che, come espresso dalla Carta di Nizza all’art. 53, il diritto disciplinato da più testi dovrà trovare tutela ove vi sono le garanzie più forti.</font></span> </p><div><br /></div><font color="#000000"><div><hr width="33%" size="1" /></div></font><div align="justify"><a name="_ftn1" href="http://null/#_ftnref1" title="_ftn1"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[1]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> Modello procedimentale che ha permesso alcune soluzioni a livello nazionale sul piano pubblico, art.64 del T.U. n. 165/2001 e art. 420- bis c.p.c. per le controversie di lavoro privato</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn2" href="http://null/#_ftnref2" title="_ftn2"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[2]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> Interpretazioni che spesso<span>  </span>vengono consolidate in una nuova formulazione normativa, es. sentenza Suezen dell’ 11 marzo 1997, ex plurimis, che hanno portato alle modifiche della direttiva n. 77/187/CEE sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, dopo confluite nella direttiva n. 98/59/ CEE, con una completa definizione di ramo d’azienda.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn3" href="http://null/#_ftnref3" title="_ftn3"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[3]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> Vd. ord. n. 256/2006, nella quale la Corte costituzionale ha invitato il Tribunale di Rossano a prendere visione della sentenza di Mangold del 2005 della Corte di giustizia che aveva<span>  </span>definito in maniera puntuale il significato di clausola di non regresso</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn4" href="http://null/#_ftnref4" title="_ftn4"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[4]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> Es. sentenza Francovich estensivo della portata della legge comunitaria del 1990, attraverso cui fu possibile alla Corte Costituzionale assolvere all’accusa di difetto di delega del d.lgs. n. 80/1992 nella parte in cui introduceva il principio, espressamente statuito dalla citata sentenza, della responsabilità dello Stato nei confronti dei lavoratori rimasti privi della tutela a fronte dell’insolvenza del loro datore di lavoro.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn5" href="http://null/#_ftnref5" title="_ftn5"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[5]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> V. sent. nn. 348/2007 e 349/2007.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn6" href="http://null/#_ftnref6" title="_ftn6"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[6]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"><span>  </span>In questo si può ravvisare che la Corte di giustizia ha un ruolo essenziale di mediazione tra principi generali del diritto comunitario e diritti fondamentali nazionali e internazionali.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn7" href="http://null/#_ftnref7" title="_ftn7"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[7]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"><span>  </span>L’Italia venne nuovamente censurata per la mancata attuazione della direttiva 200/14-sent. 1° marzo 2007, C- 327/06- fin al d.lgs. n. 25/2007.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn8" href="http://null/#_ftnref8" title="_ftn8"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[8]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> Cfr. B. Nascimbene, <em>Le discriminazioni all’inverso: Corte di giustizia e corte costituzionali a confronto</em>, in Atti del Convegno organizzato dalla Corte costituzionale nel 2007.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn9" href="http://null/#_ftnref9" title="_ftn9"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[9]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> V. sent. 28 marzo 1979, n. 175/78 Regina, c. Sauders.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn10" href="http://null/#_ftnref10" title="_ftn10"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[10]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> La novità colta nel 2004, sent Corte di Cass. 11 ottobre 2004, n. 20116, la quale per poter assimilare il ricorrente italiano ai cittadini degli Altri Stati membri, ha individuato il collegamento con il diritto comunitario nella circostanza che il candidato era destinatario della direttiva Cee n. 93/96 relativa al soggiorno degli studenti. Emergeva la tendenza comune alle tre Corti di poter estendere la stessa tutela sulla libera circolazione , a tutti i lavoratori di cittadinanza comunitaria.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn11" href="http://null/#_ftnref11" title="_ftn11"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[11]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> Sent. Adeneler, Marrosu, Sardino, del 2006 ed Impact del 15 aprile 2008.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn12" href="http://null/#_ftnref12" title="_ftn12"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[12]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> La quale pur senza accennare all’art. 97 della Costituzione riconosce la correttezza comunitaria dell’art. 36 del T.U. sul pubblico impiego ove prevede una sanzione risarcitoria se dotata di sufficiente forza dissuasiva.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn13" href="http://null/#_ftnref13" title="_ftn13"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[13]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"><span>  </span>Corte giust. 27 aprile 2006, C- 423/04, in Guida al Diritto, Diritto Comunitario e internazionale, n. 3, 2006, 52</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn14" href="http://null/#_ftnref14" title="_ftn14"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[14]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"><span>  </span>Età necessaria per gli uomini , nel Regno Unito, per ottenere la pensione di vecchiaia.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn15" href="http://null/#_ftnref15" title="_ftn15"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[15]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> Cfr. A.Alaimo, I<em>l diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Corte europea dei diritti. Un diritto “aperto” e “multilivello”</em> in W.P.C.S.D.L.E “ Massimo<span>  </span>D’Antona”, 60/2008.</font></font></span></div> <p align="center"><font color="#333399"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 14pt">Il diritto del lavoro Europeo nel dialogo tra le Alte Corti</span></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"> </span></font></p><p align="center"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">di Raffaele Mancuso</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></em></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Ai fini della costruzione di un ordinamento giuridico unitario, il primato del diritto europeo, “sottoscritto” da tutti gli Stati aderenti all’U.E e dalla sentenza della Corte di Giustizia Costa/Enel del 1964, si sviluppò pian piano anche nell’area della politica sociale, sia grazie agli interventi normativi sia anche grazie al “ fiorire” della giurisprudenza della Corte di Giustizia, alla quale il Trattato affida<span>  </span>il compito della<span>  </span>nomofilachia a livello comunitario. Tra gli strumenti statuiti dal Trattato a questo fine, certamente merita rilievo la procedura di interpretazione pregiudiziale prevista dall’art. 234 del Trattato</font><a name="_ftnref1" href="http://null/#_ftn1" title="_ftnref1"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[1]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000">. La nomofilachia comunitaria si spinge oltre l’obiettivo della uniformità interpretativa, difatti, è indirizzata alla funzione di vera “integrazione/interpretazione autentica” dei precetti posti all’attenzione e vagliati dal Giudice comunitario</font><a name="_ftnref2" href="http://null/#_ftn2" title="_ftnref2"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[2]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000">. I dettami delle sentenze della Corte Cee sono recepiti, spesso, dalla Corte costituzionale, in quanto assimilate allo “Jus superveniens”, idoneo a supportare la restituzione degli atti al giudice remittente</font><a name="_ftnref3" href="http://null/#_ftn3" title="_ftnref3"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[3]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000">.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La forza normativa della nomofilachia europea si riverbera sul piano nazionale, quando<span>  </span>i contenuti della direttiva vengono assunti come criteri e principi direttivi di una legge delega</font><a name="_ftnref4" href="http://null/#_ftn4" title="_ftnref4"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[4]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000">. Si ha, quindi, un’ avvicinamento e<span>  </span>un “dialogo”<span>  </span>tra Corte costituzionale e Corte di giustizia, dialogo arricchito dalla partecipazione della Corte europea dei diritti dell’uomo</font><a name="_ftnref5" href="http://null/#_ftn5" title="_ftnref5"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[5]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000">.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tale collaborazione ha certamente avuto effetti positivi, nel riconoscimento da parte della Corte costituzionale alla Corte di giustizia di una funzione esclusiva della nomofilachia comunitaria, nel non rinunciare, da parte della Corte costituzionale, alle proprie prerogative in inerenza alla conformità della normativa europea ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La normativa CEDU, interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, viene ad essere assunta, dalla Corte costituzionale, come parametro per il giudizio di legittimità costituzionale, che non vuol significare attribuzione di rango costituzionale alle norme di accordi internazionali recepite in leggi ordinarie come le norme CEDU. La Corte costituzionale e la Corte di giustizia, pur nel mantenimento di ruoli diversi, confluiscono nel loro fine,<span>  </span>più elevato, di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo. Interpretare la CEDU e i protocolli annessi è compito della Corte di giustizia che assume la funzione di garante di un uniforme livello di tutela dei principi in essa espressi. La Corte costituzionale, nel caso di contrasto di legittimità costituzionale, tra una norma Cedu e una norma nazionale rispetto all’art. 117, comma 1, Cost, ha l’onere di verificare il contrasto e se esistente, operare al fine di valutare se le stesse norme CEDU come interpretate dalla Corte di giustizia, abbiano in seno un livello di tutela dei diritti fondamentali al pari del livello di garanzia, circa gli stessi diritti fondamentali, della Costituzione Italiana</font><a name="_ftnref6" href="http://null/#_ftn6" title="_ftnref6"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[6]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000">.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tali sviluppi, sul piano dei diritti sociali fondamentali, sono ravvisabili anche dalle fonti internazionali, come la convenzione OIL. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">I Trattati di Maastricht e di Amsterdam, come la vecchia Carta Sociale europea del 1961, la Carta di Delors del 1989 e la Convenzione dei diritti dell’uomo di Strasburgo, hanno in sé il ruolo fondamentale<span>  </span>della Corte di giustizia quale garante dei diritti sociali fondamentali. Per poter parlare di Europeizzazione dei principi di diritto internazionale del lavoro, quindi, è necessario aspettare la Carta di Nizza del 2000 che rivisita molti<span>  </span>dei concetti espressi nella Carta sociale europea del maggio del 1996.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><font color="#000000"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><span>1.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">    </span></span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">Gli effetti del dialogo tra le Alte Corti nell’ambito della politica sociale.</span></strong></font><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Come espresso in nota numero quattro del precedente paragrafo, il dialogo delle Corti portò alla sentenza Francovich, ma non solo, infatti produsse effetti che rafforzarono il diritto europeo del lavoro.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Meritevole di rilievo è la centralità dei diritti di informazione e consultazione che assume il modello “europeo” delle relazioni sindacali e d’impresa, al fine, in situazioni di crisi, non solo di evitare conflitti intestini all’impresa ma anche nei rapporti di lavoro quali licenziamenti collettivi.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Il legislatore sul piano nazionale ha dimostrato poco interesse, forse a causa del susseguirsi di vari problematiche, riguardo gli obblighi di trasposizione delle copiose direttive che pongono su un piano di rilievo le procedure di confronto sindacale. Come spesso succede nel nostra paese, solo dopo alcune procedure di infrazione, negli anni novanta vi fu un “cambio di rotta”, con le leggi sui licenziamenti collettivi e sul trasferimento d’azienda</font><a name="_ftnref7" href="http://null/#_ftn7" title="_ftnref7"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[7]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000">.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Il dialogo tra giudice comunitario e nazionale è stato di grande rilievo e d’indubbio interesse, ad avviso dello scrivente, in merito alle discriminazioni che il cittadino di uno Stato membro può subire a causa di alcune norme nazionali rispetto ad altro cittadino di uno Stato membro che possa usufruire dell’applicazione diligente di tali norme cosi come recepite dalla legislazione comunitaria.</font><a name="_ftnref8" href="http://null/#_ftn8" title="_ftnref8"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[8]</font></u></span></span></span></span></a></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"><span> </span>Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia sarebbero situazioni interne, che non hanno alcun collegamento europeo, disciplinate dalla normativa nazionale, per le quali il cittadino subirebbe un trattamento diverso e iniquo al confronto con quello che spetterebbe allo stesso se cittadino di altro Stato membro</font><a name="_ftnref9" href="http://null/#_ftn9" title="_ftnref9"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[9]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000">. I principi del Trattato in tema di libera circolazione dei lavoratori che, pur ridimensionato per il diffondersi delle competenze comunitarie, hanno ridefinito i contorni del fenomeno attraverso i poteri contenuti nell’art. 308 del Trattato e attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia che ha interpretato in maniera estensiva i poteri delle istituzioni in merito alle competenze esterne rispetto alle interne. Recentemente prevale l’orientamento favorevole al giudicare anche in assenza di elementi di transnazionalità al fine di poter evitare situazioni contrarie alla libera circolazione delle persone, un esempio ne è la la sent. della Corte costituzionale<span>  </span>n.249/1995 rel. Mengoni. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Esempio è il c.d. caso Angonese segno di un iter evolutivo del dialogo tra le Corti nella condivisa volontà<span>  </span>di una soluzione sul divieto di discriminazione alla rovescia.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La vicenda vedeva la compatibilità rispetto al diritto europeo di una clausola all’interno di un bando di concorso emanato da una Banca che espressamente prevedeva, quale condicio sine qua non di partecipazione, l’attestato di conoscenza della lingua tedesca rilasciato da un’autorità della sola provincia di Bolzano, il candidato in fieri, l’Angonese, con cittadinanza italiana pur avendo una ottima padronanza della lingua tedesca in quanto residente in Austria, era escluso dal concorso. La Corte di giustizia statuì, con sentenza del 6 giugno 2000, C- 281/98, che tale <em>condicio sine qua non</em> imposto al candidato de quo raffigurava una discriminazione in base alla cittadinanza contraria all’art. 39 del Trattato</font><a name="_ftnref10" href="http://null/#_ftn10" title="_ftnref10"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[10]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000">.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><font color="#000000"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><span>2.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">    </span></span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">Il dialogo tra le Alte Corti e le persistenti problematiche del diritto europeo del lavoro.</span></strong></font></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Importante e decisiva chiave di lettura, alla definizione puntuale, del concetto di ramo d’azienda è contenuta nel dialogo tra Corte di giustizia e Corte<span>  </span>di Cassazione per quanto concerne l’interpretazione dell’art. 32 d.lgs. n. 276/2003 circa la preesistenza del ramo d’azienda. Proficuo il dibattito sulla disciplina del contratto di lavoro a termine, che ha attinto parecchi argomenti dalla controversa sentenza Mangold del 22 nov. 2005, n. 144/04 sulla limitazione dell’ambito di applicazione della direttiva n. 70/99/ CE e della c.d. clausola di non regresso esclusivamente al regime dei rinnovi dei rapporti a termine, con i chiarimenti forniti dalla sent. 44/2008 Corte costituzionale. Tale ultimo dibattito ha recepito nuovi contributi dalla Corte di giustizia in materia di rapporto di lavoro a termine nel pubblico impiego cui Alcune sentenze</font><a name="_ftnref11" href="http://null/#_ftn11" title="_ftnref11"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[11]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000"> hanno ricevuto una confluenza di posizioni tra<span>  </span>la Corte di giustizia</font><a name="_ftnref12" href="http://null/#_ftn12" title="_ftnref12"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[12]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000"> e la Corte costituzionale.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Nel dialogo tra le Corti segnali si registrano in inerenza al divieto di discriminazione e alla parità di trattamento, merita rilievo: il caso Richards</font><a name="_ftnref13" href="http://null/#_ftn13" title="_ftnref13"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[13]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000"> la ricorrente persona anagraficamente alla nascita di sesso maschile, successivamente ad intervento chirurgico per il cambio di sesso, presentava istanza al fine di ottenere una pensione di vecchiaia al compimento del sessantesimo anno d’età. L’istanza veniva respinta in quanto presentata in anticipo di circa quattro mesi al compimento del sessantacinquesimo anno d’età.</font><a name="_ftnref14" href="http://null/#_ftn14" title="_ftnref14"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[14]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000"> </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Nella causa C-13/94, Corte di Giustizia 30.4.1996, la Corte Comunitaria stabilì che la direttiva 79/7 vieta il licenziamento di un transessuale per motivi inerenti al sesso. La Corte afferma che “<em>il principio della parità di trattamento tra uomini e donne al quale la direttiva fa riferimento nel suo titolo, nei suoi considerando e nelle sue disposizioni implica l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso”. </em>Il dialogo tra le Corti si traduce<span>  </span>in una specie di tutela multilivello</font><a name="_ftnref15" href="http://null/#_ftn15" title="_ftnref15"><span class="MsoFootnoteReference"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[15]</font></u></span></span></span></span></a><font color="#000000">.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Concludendo la Corte Costituzionale dovrà tener conto di un sistema di diritti tutelati da due testi normativi concorrenti e vigenti, in virtù dei quali la tutela dei diritti si sviluppa su più piani costituzionali che si condizionano reciprocamente, con l’effetto che, come espresso dalla Carta di Nizza all’art. 53, il diritto disciplinato da più testi dovrà trovare tutela ove vi sono le garanzie più forti.</font></span> </p><div><br /></div><font color="#000000"><div><hr width="33%" size="1" /></div></font><div align="justify"><a name="_ftn1" href="http://null/#_ftnref1" title="_ftn1"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[1]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> Modello procedimentale che ha permesso alcune soluzioni a livello nazionale sul piano pubblico, art.64 del T.U. n. 165/2001 e art. 420- bis c.p.c. per le controversie di lavoro privato</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn2" href="http://null/#_ftnref2" title="_ftn2"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[2]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> Interpretazioni che spesso<span>  </span>vengono consolidate in una nuova formulazione normativa, es. sentenza Suezen dell’ 11 marzo 1997, ex plurimis, che hanno portato alle modifiche della direttiva n. 77/187/CEE sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, dopo confluite nella direttiva n. 98/59/ CEE, con una completa definizione di ramo d’azienda.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn3" href="http://null/#_ftnref3" title="_ftn3"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[3]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> Vd. ord. n. 256/2006, nella quale la Corte costituzionale ha invitato il Tribunale di Rossano a prendere visione della sentenza di Mangold del 2005 della Corte di giustizia che aveva<span>  </span>definito in maniera puntuale il significato di clausola di non regresso</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn4" href="http://null/#_ftnref4" title="_ftn4"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[4]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> Es. sentenza Francovich estensivo della portata della legge comunitaria del 1990, attraverso cui fu possibile alla Corte Costituzionale assolvere all’accusa di difetto di delega del d.lgs. n. 80/1992 nella parte in cui introduceva il principio, espressamente statuito dalla citata sentenza, della responsabilità dello Stato nei confronti dei lavoratori rimasti privi della tutela a fronte dell’insolvenza del loro datore di lavoro.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn5" href="http://null/#_ftnref5" title="_ftn5"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[5]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> V. sent. nn. 348/2007 e 349/2007.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn6" href="http://null/#_ftnref6" title="_ftn6"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[6]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"><span>  </span>In questo si può ravvisare che la Corte di giustizia ha un ruolo essenziale di mediazione tra principi generali del diritto comunitario e diritti fondamentali nazionali e internazionali.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn7" href="http://null/#_ftnref7" title="_ftn7"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[7]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"><span>  </span>L’Italia venne nuovamente censurata per la mancata attuazione della direttiva 200/14-sent. 1° marzo 2007, C- 327/06- fin al d.lgs. n. 25/2007.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn8" href="http://null/#_ftnref8" title="_ftn8"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[8]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> Cfr. B. Nascimbene, <em>Le discriminazioni all’inverso: Corte di giustizia e corte costituzionali a confronto</em>, in Atti del Convegno organizzato dalla Corte costituzionale nel 2007.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn9" href="http://null/#_ftnref9" title="_ftn9"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[9]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> V. sent. 28 marzo 1979, n. 175/78 Regina, c. Sauders.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn10" href="http://null/#_ftnref10" title="_ftn10"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[10]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> La novità colta nel 2004, sent Corte di Cass. 11 ottobre 2004, n. 20116, la quale per poter assimilare il ricorrente italiano ai cittadini degli Altri Stati membri, ha individuato il collegamento con il diritto comunitario nella circostanza che il candidato era destinatario della direttiva Cee n. 93/96 relativa al soggiorno degli studenti. Emergeva la tendenza comune alle tre Corti di poter estendere la stessa tutela sulla libera circolazione , a tutti i lavoratori di cittadinanza comunitaria.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn11" href="http://null/#_ftnref11" title="_ftn11"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[11]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> Sent. Adeneler, Marrosu, Sardino, del 2006 ed Impact del 15 aprile 2008.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn12" href="http://null/#_ftnref12" title="_ftn12"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[12]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> La quale pur senza accennare all’art. 97 della Costituzione riconosce la correttezza comunitaria dell’art. 36 del T.U. sul pubblico impiego ove prevede una sanzione risarcitoria se dotata di sufficiente forza dissuasiva.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn13" href="http://null/#_ftnref13" title="_ftn13"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[13]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"><span>  </span>Corte giust. 27 aprile 2006, C- 423/04, in Guida al Diritto, Diritto Comunitario e internazionale, n. 3, 2006, 52</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn14" href="http://null/#_ftnref14" title="_ftn14"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[14]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"><span>  </span>Età necessaria per gli uomini , nel Regno Unito, per ottenere la pensione di vecchiaia.</font></font></span></div><div align="justify"><a name="_ftn15" href="http://null/#_ftnref15" title="_ftn15"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><span><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><u><font color="#0000ff">[15]</font></u></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'"><font size="2"><font color="#000000"> Cfr. A.Alaimo, I<em>l diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Corte europea dei diritti. Un diritto “aperto” e “multilivello”</em> in W.P.C.S.D.L.E “ Massimo<span>  </span>D’Antona”, 60/2008.</font></font></span></div> Il reddito minimo garantito 2013-01-11T10:06:58Z 2013-01-11T10:06:58Z http://www.csddl.it/csddl/unione-europea/il-reddito-minimo-garantito.html di Sabrina Digioia info@codexa.it <p align="center"><font color="#000080"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 14pt">Il reddito minimo garantito e le prospettive del Welfare</span></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"> </span></font></p><p align="center"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">di<em> Sabrina Digioia</em></font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Il Reddito Minimo Garantito è una pratica welfaristica attiva che consiste nell'erogazione di un sussidio reddituale a tutti coloro che versino al di sotto della soglia minima di povertà, che non riescono temporaneamente ad entrare nel mondo del lavoro e che<span> </span>non sono coperti dagli schemi tipici di tutela previdenziale.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Obiettivo di questo istituto è quello di lottare contro l'esclusione sociale e di fungere da ammortizzatore sociale “universale”. Pertanto i vantaggi di questo istituto sono da un lato di sostenere il reddito degli individui, soprattutto nei frangenti temporali in cui vi è il passaggio da un'occupazione all'altra e,<span> </span>dall'altro, di consentire alle persone di poter continuare a formarsi, evitando che la perdita temporanea del proprio lavoro si traduca nella costrizione ad accettare qualunque offerta lavorativa.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Nel quadro costituzionale<span> </span>il Reddito Minimo Garantito è un intervento di tipo assistenzialistico perfettamente coerente con quanto sancito dal nostro art. 38 co. 1della Costituzione che recita: <em>“ogni cittadino, inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi per sopravvivere, ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale”; </em>inoltre<em> </em>è perfettamente in linea con la legge quadro per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali L. n. 328 8/11/2000 la quale si propone di porre in essere una serie di politiche attive e passive volte a <em>“promuovere gli interventi necessari per garantire qualità della vita e diritti di cittadinanza, nonché prevenzione alle condizioni di bisogno e difficoltà sociali”. </em>Tuttavia questo istituto, pur essendo previsto dalla nostra normativa, è presente in tutti i Paesi dell'Unione Europea ad eccezione di Italia, Grecia ed Ungheria.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Anche l'Unione Europea si dimostra interessata al Reddito Minimo. Il dibattito trae origini dalla storica Raccomandazione della Commissione n. 441 del '92 e si snoda attraverso l'Agenda sociale di Lisbona del 2000 (rinnovata nel 2008), la quale, sancendo il principio della flessicurity, invita gli Stati europei a reinventare i propri sistemi di welfare attraverso<span>  </span>l'introduzione di strumenti idonei a coniugare flessibilità e sicurezza sociale. Inoltre oggi l'Unione Europea ha fatto un ulteriore passo in avanti elevando a livello di diritto soggettivo il diritto all'assistenza sociale. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Nello specifico l'art. 34 co. III della Carta di Nizza obbliga gli Stati a predisporre i mezzi necessari per <em>“lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, assicurando a tutti il diritto all'assistenza sociale ed a garantire una vita dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti”.</em></font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Approfondendo l'argomento occorre chiarire come questo istituto venga messo in pratica nei vari Paesi dell'Unione Europea e quali siano gli aspetti più controversi della sua applicazione da cui si potrebbero trarre utili spunti per il nostro stesso Paese.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tra le caratteristiche più significative e controverse di questo istituto va menzionato il c.d. Means Testing – ovvero la prova dei mezzi – a cui l'erogazione del sussidio è subordinata. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Infatti, la prestazione è concessa solo a chi dimostra di vivere al di sotto della soglia di povertà (prerogativa comune a tutti i Paesi dell'U.E.). Invece, ciò che differisce da Paese a Paese è il valore della soglia minima fissata per accedere al Reddito minimo, che mostra quali sono gli Stati che decidono di investire fortemente nel welfare e quelli che invece non lo fanno. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Es. in Belgio il Revenu d'integraciòn prevede un assegno mensile di 793 euro per una coppia senza figli e di 1.365 euro per una coppia che invece ha 3 figli; la soglia minima di povertà che permette l'accesso al reddito è di 774 euro. Sono altrettanto generosi Paesi come la Danimarca, la Francia, la Germania. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Paesi invece come il Portogallo o la Spagna, pur essendo dotati di strumenti del genere, dimostrano di non investire fortemente in queste politiche. In Spagna el Ingreso Minimo de Inserciòn or Renta Minima non supera i 300 euro e la soglia minima di povertà per accedervi è di circa 400 euro.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Proprio rispetto al sistema del Means Texting oggi in Europa vi è un interessante dibattito tra chi vorrebbe che il Reddito minimo fosse elargito indistintamente a tutti - universale -<span>  </span>e chi invece vorrebbe che la sua elargizione fosse subordinata ad una serie di presupposti molto più stringenti c.d. workfare. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tra i primi una posizione affascinante e di indubbio interesse è sostenuta dal sociologo ed economista A. Fumagalli. Infatti egli<span>  </span>ritiene che nell'odierna società del capitalismo cognitivo sia imprescindibile erogare il reddito indistintamente a tutti in qualità di corrispettivo del lavoro cognitivo che costoro compiono (includendo chi teoricamente non lavora e non percepisce un salario es. studenti, casalinghe ecc.). </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tuttavia, a discapito di questa corrente di pensiero, è ormai da una ventina d'anni che molti Paesi<span>  </span>hanno deciso di adottare le c.d. politiche di workfare, subordinando il godimento del Redditto all'accettazione di qualunque offerta di lavoro. Tali novità sono state il frutto delle critiche di coloro che hanno ritenuto che un godimento senza limiti del reddito minimo fosse un disincentivo a cercare lavoro. Solo alcuni Paesi sono rimasti fedeli all'impostazione originaria del Reddito,<span> </span>cercando<span> </span>di mitigare gli aspetti negativi di un'erogazione illimitata senza sfociare nel pericolo di obbligare i beneficiari ad accettare offerte di lavoro dequalificanti. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tale proposito è stato attuato grazie all'introduzione di una serie di principi come quello di congruità secondo cui il soggetto perde il sussidio solo se il lavoro rifiutato non è consono alla propria qualifica o se il rifiuto è ingiustificato.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In Italia numerosi sono stati i tentativi di riprodurre il Reddito Minimo Garantito e tra i più significativi ricordiamo il d.lgs n. 237/1998 che ha elaborato per la prima volta uno schema sperimentale di reddito a livello nazionale (grazie alla proposta della Commissione Onofri) e la l. regionale del Lazio n. 4 del 2009 che invece ha superato la fase della sperimentazione funzionando per più di un biennio.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Le esperienze europee ci hanno dimostrato come un investimento forte e serio in questi strumenti di welfare sia in grado di tenere bassi i tassi di povertà e di creare un sistema efficiente di mobilità del lavoro. In Italia le brevi esperienze poste in essere non ci hanno permesso di giungere alle stesse conclusioni. Tuttavia si possono delineare i punti di forza delle esperienze realizzatesi ed i punti di debolezza che invece molto spesso hanno lasciato che questi progetti naufragassero. Ad esempio l'esperienza della Regione Lazio ci ha dimostrato come la possibilità di poter accedere al Reddito abbia consentito l'emergere di tutto un substrato sociale prima sconosciuto alle istituzioni e di reintegrare nel sistema persone che altrimenti non avrebbero potuto fare affidamento su nessun altro, se non sui sistemi alternativi alla legalità.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Di contro numerosi sono stati i nodi critici che tutt'ora ostano alla realizzazione del Reddito minimo. In primis gli intenti enunciati sulla carta non si sono mai tramutati in qualcosa di concreto perchè i finanziamenti predisposti a tale progetto sono sempre stati esegui. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Si pensi al fatto che la legge regionale del Lazio aveva l'ambizione di erogare il reddito a tutti coloro che versassero al di sotto della soglia minima di povertà ma il progetto è stato finanziato con soli 150 mila euro per il biennio mentre le persone che risultavano essere beneficiarie erano all'incirca<span> </span>115 mila. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Inoltre, molto spesso alla mancanza di volontà politica si sono aggiunte difficoltà di carattere strutturale le quali non hanno fatto altro che alimentare la convinzione dei più scettici riguardo l'utilità del Reddito minimo es. difficoltà nel compiere accertamenti tempestivi riguardo alla prova dei mezzi, infatti molto spesso i Comuni non erano dotati di capacità istituzionali e del personale specializzato a sviluppare il progetto.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Oggi il clima di instabilità che anima il nostro Paese certamente non aiuta a sviluppare il dibattito circa la necessità di rinnovare il welfare e di introdurre schemi di assistenzialismo sociale in grado di aiutare le fasce più deboli della popolazione. Al contrario sembra affermarsi l'idea che tagliare i fondi per il welfare sia l'unica soluzione possibile per uscire dalla crisi. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tuttavia in questo momento di confusione e incertezza uno spiraglio di luce sembra provenire dalla petizione europea avviata nell'aprile del 2012 che si pone l'obiettivo di proporre alla Commissione europea una normativa comune a tutti gli Stati europei sul Reddito Minimo Garantito.</font></span></p> <p align="center"><font color="#000080"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 14pt">Il reddito minimo garantito e le prospettive del Welfare</span></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"> </span></font></p><p align="center"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">di<em> Sabrina Digioia</em></font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Il Reddito Minimo Garantito è una pratica welfaristica attiva che consiste nell'erogazione di un sussidio reddituale a tutti coloro che versino al di sotto della soglia minima di povertà, che non riescono temporaneamente ad entrare nel mondo del lavoro e che<span> </span>non sono coperti dagli schemi tipici di tutela previdenziale.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Obiettivo di questo istituto è quello di lottare contro l'esclusione sociale e di fungere da ammortizzatore sociale “universale”. Pertanto i vantaggi di questo istituto sono da un lato di sostenere il reddito degli individui, soprattutto nei frangenti temporali in cui vi è il passaggio da un'occupazione all'altra e,<span> </span>dall'altro, di consentire alle persone di poter continuare a formarsi, evitando che la perdita temporanea del proprio lavoro si traduca nella costrizione ad accettare qualunque offerta lavorativa.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Nel quadro costituzionale<span> </span>il Reddito Minimo Garantito è un intervento di tipo assistenzialistico perfettamente coerente con quanto sancito dal nostro art. 38 co. 1della Costituzione che recita: <em>“ogni cittadino, inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi per sopravvivere, ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale”; </em>inoltre<em> </em>è perfettamente in linea con la legge quadro per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali L. n. 328 8/11/2000 la quale si propone di porre in essere una serie di politiche attive e passive volte a <em>“promuovere gli interventi necessari per garantire qualità della vita e diritti di cittadinanza, nonché prevenzione alle condizioni di bisogno e difficoltà sociali”. </em>Tuttavia questo istituto, pur essendo previsto dalla nostra normativa, è presente in tutti i Paesi dell'Unione Europea ad eccezione di Italia, Grecia ed Ungheria.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Anche l'Unione Europea si dimostra interessata al Reddito Minimo. Il dibattito trae origini dalla storica Raccomandazione della Commissione n. 441 del '92 e si snoda attraverso l'Agenda sociale di Lisbona del 2000 (rinnovata nel 2008), la quale, sancendo il principio della flessicurity, invita gli Stati europei a reinventare i propri sistemi di welfare attraverso<span>  </span>l'introduzione di strumenti idonei a coniugare flessibilità e sicurezza sociale. Inoltre oggi l'Unione Europea ha fatto un ulteriore passo in avanti elevando a livello di diritto soggettivo il diritto all'assistenza sociale. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Nello specifico l'art. 34 co. III della Carta di Nizza obbliga gli Stati a predisporre i mezzi necessari per <em>“lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, assicurando a tutti il diritto all'assistenza sociale ed a garantire una vita dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti”.</em></font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Approfondendo l'argomento occorre chiarire come questo istituto venga messo in pratica nei vari Paesi dell'Unione Europea e quali siano gli aspetti più controversi della sua applicazione da cui si potrebbero trarre utili spunti per il nostro stesso Paese.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tra le caratteristiche più significative e controverse di questo istituto va menzionato il c.d. Means Testing – ovvero la prova dei mezzi – a cui l'erogazione del sussidio è subordinata. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Infatti, la prestazione è concessa solo a chi dimostra di vivere al di sotto della soglia di povertà (prerogativa comune a tutti i Paesi dell'U.E.). Invece, ciò che differisce da Paese a Paese è il valore della soglia minima fissata per accedere al Reddito minimo, che mostra quali sono gli Stati che decidono di investire fortemente nel welfare e quelli che invece non lo fanno. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Es. in Belgio il Revenu d'integraciòn prevede un assegno mensile di 793 euro per una coppia senza figli e di 1.365 euro per una coppia che invece ha 3 figli; la soglia minima di povertà che permette l'accesso al reddito è di 774 euro. Sono altrettanto generosi Paesi come la Danimarca, la Francia, la Germania. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Paesi invece come il Portogallo o la Spagna, pur essendo dotati di strumenti del genere, dimostrano di non investire fortemente in queste politiche. In Spagna el Ingreso Minimo de Inserciòn or Renta Minima non supera i 300 euro e la soglia minima di povertà per accedervi è di circa 400 euro.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Proprio rispetto al sistema del Means Texting oggi in Europa vi è un interessante dibattito tra chi vorrebbe che il Reddito minimo fosse elargito indistintamente a tutti - universale -<span>  </span>e chi invece vorrebbe che la sua elargizione fosse subordinata ad una serie di presupposti molto più stringenti c.d. workfare. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tra i primi una posizione affascinante e di indubbio interesse è sostenuta dal sociologo ed economista A. Fumagalli. Infatti egli<span>  </span>ritiene che nell'odierna società del capitalismo cognitivo sia imprescindibile erogare il reddito indistintamente a tutti in qualità di corrispettivo del lavoro cognitivo che costoro compiono (includendo chi teoricamente non lavora e non percepisce un salario es. studenti, casalinghe ecc.). </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tuttavia, a discapito di questa corrente di pensiero, è ormai da una ventina d'anni che molti Paesi<span>  </span>hanno deciso di adottare le c.d. politiche di workfare, subordinando il godimento del Redditto all'accettazione di qualunque offerta di lavoro. Tali novità sono state il frutto delle critiche di coloro che hanno ritenuto che un godimento senza limiti del reddito minimo fosse un disincentivo a cercare lavoro. Solo alcuni Paesi sono rimasti fedeli all'impostazione originaria del Reddito,<span> </span>cercando<span> </span>di mitigare gli aspetti negativi di un'erogazione illimitata senza sfociare nel pericolo di obbligare i beneficiari ad accettare offerte di lavoro dequalificanti. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tale proposito è stato attuato grazie all'introduzione di una serie di principi come quello di congruità secondo cui il soggetto perde il sussidio solo se il lavoro rifiutato non è consono alla propria qualifica o se il rifiuto è ingiustificato.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In Italia numerosi sono stati i tentativi di riprodurre il Reddito Minimo Garantito e tra i più significativi ricordiamo il d.lgs n. 237/1998 che ha elaborato per la prima volta uno schema sperimentale di reddito a livello nazionale (grazie alla proposta della Commissione Onofri) e la l. regionale del Lazio n. 4 del 2009 che invece ha superato la fase della sperimentazione funzionando per più di un biennio.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Le esperienze europee ci hanno dimostrato come un investimento forte e serio in questi strumenti di welfare sia in grado di tenere bassi i tassi di povertà e di creare un sistema efficiente di mobilità del lavoro. In Italia le brevi esperienze poste in essere non ci hanno permesso di giungere alle stesse conclusioni. Tuttavia si possono delineare i punti di forza delle esperienze realizzatesi ed i punti di debolezza che invece molto spesso hanno lasciato che questi progetti naufragassero. Ad esempio l'esperienza della Regione Lazio ci ha dimostrato come la possibilità di poter accedere al Reddito abbia consentito l'emergere di tutto un substrato sociale prima sconosciuto alle istituzioni e di reintegrare nel sistema persone che altrimenti non avrebbero potuto fare affidamento su nessun altro, se non sui sistemi alternativi alla legalità.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Di contro numerosi sono stati i nodi critici che tutt'ora ostano alla realizzazione del Reddito minimo. In primis gli intenti enunciati sulla carta non si sono mai tramutati in qualcosa di concreto perchè i finanziamenti predisposti a tale progetto sono sempre stati esegui. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Si pensi al fatto che la legge regionale del Lazio aveva l'ambizione di erogare il reddito a tutti coloro che versassero al di sotto della soglia minima di povertà ma il progetto è stato finanziato con soli 150 mila euro per il biennio mentre le persone che risultavano essere beneficiarie erano all'incirca<span> </span>115 mila. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Inoltre, molto spesso alla mancanza di volontà politica si sono aggiunte difficoltà di carattere strutturale le quali non hanno fatto altro che alimentare la convinzione dei più scettici riguardo l'utilità del Reddito minimo es. difficoltà nel compiere accertamenti tempestivi riguardo alla prova dei mezzi, infatti molto spesso i Comuni non erano dotati di capacità istituzionali e del personale specializzato a sviluppare il progetto.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Oggi il clima di instabilità che anima il nostro Paese certamente non aiuta a sviluppare il dibattito circa la necessità di rinnovare il welfare e di introdurre schemi di assistenzialismo sociale in grado di aiutare le fasce più deboli della popolazione. Al contrario sembra affermarsi l'idea che tagliare i fondi per il welfare sia l'unica soluzione possibile per uscire dalla crisi. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tuttavia in questo momento di confusione e incertezza uno spiraglio di luce sembra provenire dalla petizione europea avviata nell'aprile del 2012 che si pone l'obiettivo di proporre alla Commissione europea una normativa comune a tutti gli Stati europei sul Reddito Minimo Garantito.</font></span></p> Le prossime tappe verso la la stabilità, la crescita e l'occupazione 2012-06-28T09:10:24Z 2012-06-28T09:10:24Z http://www.csddl.it/csddl/unione-europea/le-prossime-tappe-verso-la-la-stabilita-la-crescita-e-loccupazione.html di ALessandra Noviello info@codexa.it <p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: red; font-size: 14pt">LE PROSSIME TAPPE VERSO LA STABILITÀ, LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE</span></strong><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: red; font-size: 12pt"> </span></strong></p><p align="center"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">di Alessandra Noviello</font></span></em><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: red; font-size: 12pt"> </span></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">La Commissione europea lo scorso 30 maggio ha adottato un pacchetto di raccomandazioni riguardanti misure di bilancio e riforme economiche per rafforzare la stabilità finanziaria, rilanciare la crescita e creare occupazione in tutta l'UE. Le raccomandazioni specifiche per paese tengono conto della situazione di ciascuno Stato membro. La Commissione ha formulato anche raccomandazioni per la zona euro considerata nel suo insieme e ha illustrato l'azione politica a livello di UE che, a suo parere, deve integrare le misure nazionali per arrivare a un'ambiziosa iniziativa UE per la crescita a due livelli. La Commissione ha presentato inoltre le conclusioni di dodici esami approfonditi nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici e ha rivolto raccomandazioni al Consiglio riguardanti la procedura per i disavanzi eccessivi.</span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">Da questa seconda serie annuale di raccomandazioni specifiche per paese emergono diverse indicazioni fondamentali. Per quanto riguarda le finanze pubbliche, nel complesso gli Stati membri stanno adottando le misure necessarie al ripristino della sostenibilità, ma in diversi casi il risanamento dovrebbe essere più favorevole alla crescita. La disoccupazione, in particolare fra i giovani, è un problema grave e, anche se non esiste una soluzione rapida, occorre intervenire immediatamente per aumentare la produttività e conciliare meglio le competenze e la formazione con le esigenze del mercato del lavoro. Molti Stati membri hanno intrapreso profonde riforme strutturali, tra cui quelle dei loro mercati occupazionali, che contribuiscono a migliorare la competitività e a correggere gli squilibri macroeconomici in Europa. Occorre tuttavia un'azione nettamente più estesa in tutta l'UE per liberare il nostro potenziale di crescita, creare opportunità di sviluppo dell'attività imprenditoriale e sfruttare il potenziale di occupazione dei servizi, dell'energia e dell'economia digitale.</span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">La Commissione ha indicato infine le principali tappe verso un'unione economica e monetaria a tutti gli effetti, comprendente un'unione bancaria: vigilanza finanziaria integrata e regime unico di garanzia dei depositi. Questo processo dovrà tener conto di questioni giuridiche quali le modifiche del trattato e le modifiche costituzionali, conferendo nel contempo legittimità democratica e responsabilità alle prossime tappe verso l'integrazione.</span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">Il pacchetto si articola in tre componenti distinte, ma strettamente connesse tra loro. In primo luogo, una serie di <strong>27 raccomandazioni sceicifiche per paese</strong></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">, più una per l'intera zona euro, sulle politiche economiche e di bilancio. Le analisi su cui si basano le raccomandazioni sono contenute in 28 documenti di lavoro, mentre i messaggi politici generali sono riuniti in una comunicazione sull'azione per la stabilità, la crescita e l'occupazione.</span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">In secondo luogo, la Commissione pubblica i risultati degli esami approfonditi avviati all'inizio di quest'anno per 12 Stati membri considerati a rischio di squilibri macroeconomici. La conclusione della Commissione è che tutti e dodici presentano squilibri, anche se attualmente nessuno squilibrio è eccessivo. Le raccomandazioni specifiche per paese contengono anche orientamenti sull'azione preventiva.</span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">Infine, la Commissione raccomanda al Consiglio di abrogare la procedura per i disavanzi eccessivi per Bulgaria e Germania e propone una decisione del Consiglio che conclude che l'Ungheria ha adottato misure efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo e revoca la sospensione dei suoi impegni nell'ambito del Fondo di coesione per il 2013.</span></p><p align="justify"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">(Fonte: Radid</span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">)</span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></em></p> <p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: red; font-size: 14pt">LE PROSSIME TAPPE VERSO LA STABILITÀ, LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE</span></strong><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: red; font-size: 12pt"> </span></strong></p><p align="center"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">di Alessandra Noviello</font></span></em><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: red; font-size: 12pt"> </span></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">La Commissione europea lo scorso 30 maggio ha adottato un pacchetto di raccomandazioni riguardanti misure di bilancio e riforme economiche per rafforzare la stabilità finanziaria, rilanciare la crescita e creare occupazione in tutta l'UE. Le raccomandazioni specifiche per paese tengono conto della situazione di ciascuno Stato membro. La Commissione ha formulato anche raccomandazioni per la zona euro considerata nel suo insieme e ha illustrato l'azione politica a livello di UE che, a suo parere, deve integrare le misure nazionali per arrivare a un'ambiziosa iniziativa UE per la crescita a due livelli. La Commissione ha presentato inoltre le conclusioni di dodici esami approfonditi nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici e ha rivolto raccomandazioni al Consiglio riguardanti la procedura per i disavanzi eccessivi.</span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">Da questa seconda serie annuale di raccomandazioni specifiche per paese emergono diverse indicazioni fondamentali. Per quanto riguarda le finanze pubbliche, nel complesso gli Stati membri stanno adottando le misure necessarie al ripristino della sostenibilità, ma in diversi casi il risanamento dovrebbe essere più favorevole alla crescita. La disoccupazione, in particolare fra i giovani, è un problema grave e, anche se non esiste una soluzione rapida, occorre intervenire immediatamente per aumentare la produttività e conciliare meglio le competenze e la formazione con le esigenze del mercato del lavoro. Molti Stati membri hanno intrapreso profonde riforme strutturali, tra cui quelle dei loro mercati occupazionali, che contribuiscono a migliorare la competitività e a correggere gli squilibri macroeconomici in Europa. Occorre tuttavia un'azione nettamente più estesa in tutta l'UE per liberare il nostro potenziale di crescita, creare opportunità di sviluppo dell'attività imprenditoriale e sfruttare il potenziale di occupazione dei servizi, dell'energia e dell'economia digitale.</span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">La Commissione ha indicato infine le principali tappe verso un'unione economica e monetaria a tutti gli effetti, comprendente un'unione bancaria: vigilanza finanziaria integrata e regime unico di garanzia dei depositi. Questo processo dovrà tener conto di questioni giuridiche quali le modifiche del trattato e le modifiche costituzionali, conferendo nel contempo legittimità democratica e responsabilità alle prossime tappe verso l'integrazione.</span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">Il pacchetto si articola in tre componenti distinte, ma strettamente connesse tra loro. In primo luogo, una serie di <strong>27 raccomandazioni sceicifiche per paese</strong></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">, più una per l'intera zona euro, sulle politiche economiche e di bilancio. Le analisi su cui si basano le raccomandazioni sono contenute in 28 documenti di lavoro, mentre i messaggi politici generali sono riuniti in una comunicazione sull'azione per la stabilità, la crescita e l'occupazione.</span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">In secondo luogo, la Commissione pubblica i risultati degli esami approfonditi avviati all'inizio di quest'anno per 12 Stati membri considerati a rischio di squilibri macroeconomici. La conclusione della Commissione è che tutti e dodici presentano squilibri, anche se attualmente nessuno squilibrio è eccessivo. Le raccomandazioni specifiche per paese contengono anche orientamenti sull'azione preventiva.</span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">Infine, la Commissione raccomanda al Consiglio di abrogare la procedura per i disavanzi eccessivi per Bulgaria e Germania e propone una decisione del Consiglio che conclude che l'Ungheria ha adottato misure efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo e revoca la sospensione dei suoi impegni nell'ambito del Fondo di coesione per il 2013.</span></p><p align="justify"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">(Fonte: Radid</span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">)</span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></em></p> Il contratto di lavoro subordinato nel Regolamento CE 593/2008 (Roma I) 2012-06-26T19:08:16Z 2012-06-26T19:08:16Z http://www.csddl.it/csddl/unione-europea/il-contratto-di-lavoro-subordinato-nel-regolamento-ce-593-2008-roma-i.html di Francesco Verdebello info@codexa.it <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; color: #333333; font-size: 18pt"><a href="attachments/743_Il%20contratto%20di%20lavoro%20subordinato%20nel%20Regolamento%20c.d.%20Roma%20I.pdf">IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO NEL REGOLAMENTO CE 593/2008 (ROMA I)</a></span></strong></p><p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; color: #333333; font-size: 13pt">Individuazione della legge applicabile in caso di conflitti </span></strong></p><p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; color: #333333; font-size: 13pt">in materia di obbligazioni civili e commerciali</span></strong></p><p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt 17.85pt" class="MsoNormal" align="center"> </p><p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"><em><span style="font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; color: #333333"><font size="3">di Francesco Verdebello </font></span></em></p><p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"> </p><p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; color: #333333"><font size="3" style="font-size: 12px">articolo già pubblicato sulla rivista giuruduca telematica www.dirittodeilavori.it, anno VI n. 2, giugno, 2012, edita da cacucci, Bari</font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; color: #333333; font-size: 18pt"><a href="attachments/743_Il%20contratto%20di%20lavoro%20subordinato%20nel%20Regolamento%20c.d.%20Roma%20I.pdf">IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO NEL REGOLAMENTO CE 593/2008 (ROMA I)</a></span></strong></p><p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; color: #333333; font-size: 13pt">Individuazione della legge applicabile in caso di conflitti </span></strong></p><p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; color: #333333; font-size: 13pt">in materia di obbligazioni civili e commerciali</span></strong></p><p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt 17.85pt" class="MsoNormal" align="center"> </p><p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"><em><span style="font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; color: #333333"><font size="3">di Francesco Verdebello </font></span></em></p><p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"> </p><p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; color: #333333"><font size="3" style="font-size: 12px">articolo già pubblicato sulla rivista giuruduca telematica www.dirittodeilavori.it, anno VI n. 2, giugno, 2012, edita da cacucci, Bari</font></span></p> Impegni del Vicepresidente Tajani : valutazione di medio termine 2012-03-21T23:02:15Z 2012-03-21T23:02:15Z http://www.csddl.it/csddl/unione-europea/impegni-del-vicepresidente-tajani-valutazione-di-medio-termine.html Alessandra Noviello info@codexa.it <div dir="ltr"><font color="#000000"><font size="4">Bilancio dell’attività svolta dal Commissario europeo Tajani e dal suo Gabinetto </font></font></div><div dir="ltr"><font color="#000000"><font size="4">a due anni dall’assunzione del mandato <span style="font-size: 14pt">(documento di sintesi <u>in allegato</u>), </span></font></font></div><div dir="ltr"><font color="#000000"><font size="4"><span style="font-size: 14pt">nonché le sfide e le risposte politiche che caratterizzano la costruzione </span></font></font></div><div dir="ltr"><font color="#000000"><font size="4"><span style="font-size: 14pt">della nuova politica industriale europea. </span></font></font></div> <div dir="ltr"><font color="#000000"><font size="4">Bilancio dell’attività svolta dal Commissario europeo Tajani e dal suo Gabinetto </font></font></div><div dir="ltr"><font color="#000000"><font size="4">a due anni dall’assunzione del mandato <span style="font-size: 14pt">(documento di sintesi <u>in allegato</u>), </span></font></font></div><div dir="ltr"><font color="#000000"><font size="4"><span style="font-size: 14pt">nonché le sfide e le risposte politiche che caratterizzano la costruzione </span></font></font></div><div dir="ltr"><font color="#000000"><font size="4"><span style="font-size: 14pt">della nuova politica industriale europea. </span></font></font></div> I nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale 2011-02-02T21:15:05Z 2011-02-02T21:15:05Z http://www.csddl.it/csddl/comunitario/i-nuovi-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale.html di Mario Di Corato dipierro@csddl.it <div align="center"><font size="3"><font face="Times New Roman"><font color="#000000"><font color="#008000"><span><strong style="font-size: 14px"> </strong></span><strong>I NUOVI REGOLAMENTI COMUNITARI DI SICUREZZA SOCIALE</strong></font> </font></font></font><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font> </div><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman"><font color="#000000"><span>                                                            <em> </em></span><em>di Mario Di Corato</em><span>                     </span></font></font></font></p><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale (nn. 987 e 988 del 2009), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L. 284 del 30.10.09, che riguardano il coordinamento dei sistemi previdenziali esistenti nei Paesi membri.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">I nuovi regolamenti sostituiscono la normativa CEE (regolamenti nn.1408/71 e 574/72) eliminando il sistema dei formulari cartacei tra Stati e l’introduzione dello scambio telematico delle informazioni e delle domande di prestazione.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">La base giuridica è l’art. 48 del Trattato di Lisbona – entrato in vigore il 1° dicembre 2009 - che ha lo scopo di garantire i diritti di sicurezza sociale ai cittadini che si spostano da uno Stato all’altro.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Con i nuovi regolamenti vi è un rafforzamento dei principi di:</font></p><p style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font color="#000000"><span><font size="3">-</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">         </span></span><font size="3">Unicità della legislazione applicabile;</font></font></font></p><p style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font color="#000000"><span><font size="3">-</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">         </span></span><font size="3">Parità di trattamento</font></font></font></p><p style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font color="#000000"><span><font size="3">-</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">         </span></span><font size="3">Totalizzazione dei periodi assicurativi. </font></font></font></p><p style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt" class="MsoNormal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"><span><font size="3">-</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">         </span></span><font size="3">Semplificazione e velocizzazione delle procedure.</font></font></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">E’ prevista inoltre una procedura di dialogo e conciliazione nei casi di disaccordo tra le Istituzioni. Nelle more della decisione si applica in via provvisoria la legislazione dello Stato di residenza. </font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">In tale ottica l’INPS è stata chiamata a svolgere un ruolo determinante quale “punto d’accesso” per l’Italia anche delle pratiche riguardanti le altre Casse previdenziali italiane.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Il campo di applicazione riguardano le prestazioni di malattia e maternità, gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, gli assegni in caso di morte, le prestazioni pensionistiche di invalidità, vecchiaia e superstiti,<span>  </span>disoccupazione, pensionamento anticipato, prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">I nuovi regolamenti si applicano anche ai regimi speciali gestiti da INPGI, ENPALS, INPDAP e CASSE PROFESSIONALI.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">I nuovi regolamenti non si applicano ai seguenti Stati: Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Le informazioni attualmente disponibili contenute nei nuovi formulari sono le seguenti:</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, giova ricordare che al titolare di pensione, liquidata in applicazione della normativa comunitaria, deve essere garantito, nello Stato in cui risiede, un importo non inferiore a quello della prestazione minima prevista dalla legislazione di tale Stato.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Ogni Istituzione che nel corso dell’istruttoria di una domanda di pensione rilevi che l’interessato ha diritto ad una prestazione autonoma liquida tale prestazione senza indugio. Tale prestazione è da considerarsi provvisoria sino a quando l’importo non viene modificato con il completamento della fase istruttoria della domanda.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Disposizioni particolari sono previste per le pensioni di invalidità. In questi casi la domanda di pensione deve essere presentata all’Istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona era soggetta al momento dell’insorgere dell’incapacità al lavoro, seguita da invalidità, o dell’aggravamento; può, in alternativa, essere presentata all’Istituzione del luogo di residenza che la inoltra all’Istituzione competente.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Nelle disposizioni transitorie è inserita la norma relativa al riesame di pratiche già definite. Tale norma prevede che le prestazioni già liquidate possono a domanda essere revisionate in base alla nuova regolamentazione. Se la domanda è presentata entro due anni da decorrenza sarà 1° maggio 2010; se la domanda è presentata dopo due anni la decorrenza sarà fissata dalla data di presentazione della domanda (artt. 93-94 reg. 987/2009).</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Per le prestazioni di malattia la persona assicurata in Italia che venga colpita da evento morboso nel periodo di dimora o di residenza in un altro Stato membro è tenuta a rivolgersi al medico dello Stato membro di dimora o di residenza per ottenere la prescritta certificazione e trasmetterla con le modalità previste dalla legislazione italiana alla sede INPS e al datore di lavoro.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Diversamente il lavoratore comunitario colpito da evento morboso durante la residenza o dimora in Italia: invia la certificazione all’Istituzione competente oppure presenta detto certificato e la domanda di prestazione all’ASL di competenza che li trasmetterà all’Istituzione estera competente.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Per quanto concerne l’assistenza sanitaria ai pensionati e ai loro familiari, i costi sono a carico dello Stato che eroga la pensione se questo è anche lo Stato di residenza. In assenza di copertura sanitaria da parte dello Stato membro di residenza i costi sono a carico dello Stato che eroga la pensione.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">In caso di corresponsione di più pensioni i costi sono a carico dello Stato membro alla cui legislazione il titolare è stato più lungamente soggetto o soggetto da ultimo.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">In materia di prestazioni di disoccupazione, <span> </span>i periodi esteri possono essere cumulati per il perfezionamento del diritto sia alla disoccupazione ordinaria sia ai trattamenti speciali in agricoltura. </font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Le principali innovazioni riguardano:</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">-<span>  </span>l’estensione del campo di applicazione ai regimi di disoccupazione per i lavoratori autonomi;</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">- un coordinamento più stretto tra i regimi di assicurazione contro la disoccupazione e tra gli uffici <span> </span>del lavoro degli Stati membri;</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">-<span>  </span>mantenimento del diritto alle prestazioni per tre mesi per i disoccupati che si recano in un altro Stato membro in cerca di occupazione;</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Invece i periodi esteri non possono essere cumulati per perfezionare il diritto alla indennità di mobilità <span> </span>; mentre<span>  </span>possono essere cumulati per perfezionare il diritto al prolungamento della indennità di mobilità.</font></p> <div align="center"><font size="3"><font face="Times New Roman"><font color="#000000"><font color="#008000"><span><strong style="font-size: 14px"> </strong></span><strong>I NUOVI REGOLAMENTI COMUNITARI DI SICUREZZA SOCIALE</strong></font> </font></font></font><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font> </div><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman"><font color="#000000"><span>                                                            <em> </em></span><em>di Mario Di Corato</em><span>                     </span></font></font></font></p><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale (nn. 987 e 988 del 2009), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L. 284 del 30.10.09, che riguardano il coordinamento dei sistemi previdenziali esistenti nei Paesi membri.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">I nuovi regolamenti sostituiscono la normativa CEE (regolamenti nn.1408/71 e 574/72) eliminando il sistema dei formulari cartacei tra Stati e l’introduzione dello scambio telematico delle informazioni e delle domande di prestazione.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">La base giuridica è l’art. 48 del Trattato di Lisbona – entrato in vigore il 1° dicembre 2009 - che ha lo scopo di garantire i diritti di sicurezza sociale ai cittadini che si spostano da uno Stato all’altro.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Con i nuovi regolamenti vi è un rafforzamento dei principi di:</font></p><p style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font color="#000000"><span><font size="3">-</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">         </span></span><font size="3">Unicità della legislazione applicabile;</font></font></font></p><p style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font color="#000000"><span><font size="3">-</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">         </span></span><font size="3">Parità di trattamento</font></font></font></p><p style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font color="#000000"><span><font size="3">-</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">         </span></span><font size="3">Totalizzazione dei periodi assicurativi. </font></font></font></p><p style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt" class="MsoNormal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"><span><font size="3">-</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">         </span></span><font size="3">Semplificazione e velocizzazione delle procedure.</font></font></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">E’ prevista inoltre una procedura di dialogo e conciliazione nei casi di disaccordo tra le Istituzioni. Nelle more della decisione si applica in via provvisoria la legislazione dello Stato di residenza. </font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">In tale ottica l’INPS è stata chiamata a svolgere un ruolo determinante quale “punto d’accesso” per l’Italia anche delle pratiche riguardanti le altre Casse previdenziali italiane.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Il campo di applicazione riguardano le prestazioni di malattia e maternità, gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, gli assegni in caso di morte, le prestazioni pensionistiche di invalidità, vecchiaia e superstiti,<span>  </span>disoccupazione, pensionamento anticipato, prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">I nuovi regolamenti si applicano anche ai regimi speciali gestiti da INPGI, ENPALS, INPDAP e CASSE PROFESSIONALI.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">I nuovi regolamenti non si applicano ai seguenti Stati: Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Le informazioni attualmente disponibili contenute nei nuovi formulari sono le seguenti:</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, giova ricordare che al titolare di pensione, liquidata in applicazione della normativa comunitaria, deve essere garantito, nello Stato in cui risiede, un importo non inferiore a quello della prestazione minima prevista dalla legislazione di tale Stato.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Ogni Istituzione che nel corso dell’istruttoria di una domanda di pensione rilevi che l’interessato ha diritto ad una prestazione autonoma liquida tale prestazione senza indugio. Tale prestazione è da considerarsi provvisoria sino a quando l’importo non viene modificato con il completamento della fase istruttoria della domanda.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Disposizioni particolari sono previste per le pensioni di invalidità. In questi casi la domanda di pensione deve essere presentata all’Istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona era soggetta al momento dell’insorgere dell’incapacità al lavoro, seguita da invalidità, o dell’aggravamento; può, in alternativa, essere presentata all’Istituzione del luogo di residenza che la inoltra all’Istituzione competente.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Nelle disposizioni transitorie è inserita la norma relativa al riesame di pratiche già definite. Tale norma prevede che le prestazioni già liquidate possono a domanda essere revisionate in base alla nuova regolamentazione. Se la domanda è presentata entro due anni da decorrenza sarà 1° maggio 2010; se la domanda è presentata dopo due anni la decorrenza sarà fissata dalla data di presentazione della domanda (artt. 93-94 reg. 987/2009).</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Per le prestazioni di malattia la persona assicurata in Italia che venga colpita da evento morboso nel periodo di dimora o di residenza in un altro Stato membro è tenuta a rivolgersi al medico dello Stato membro di dimora o di residenza per ottenere la prescritta certificazione e trasmetterla con le modalità previste dalla legislazione italiana alla sede INPS e al datore di lavoro.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Diversamente il lavoratore comunitario colpito da evento morboso durante la residenza o dimora in Italia: invia la certificazione all’Istituzione competente oppure presenta detto certificato e la domanda di prestazione all’ASL di competenza che li trasmetterà all’Istituzione estera competente.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Per quanto concerne l’assistenza sanitaria ai pensionati e ai loro familiari, i costi sono a carico dello Stato che eroga la pensione se questo è anche lo Stato di residenza. In assenza di copertura sanitaria da parte dello Stato membro di residenza i costi sono a carico dello Stato che eroga la pensione.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">In caso di corresponsione di più pensioni i costi sono a carico dello Stato membro alla cui legislazione il titolare è stato più lungamente soggetto o soggetto da ultimo.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">In materia di prestazioni di disoccupazione, <span> </span>i periodi esteri possono essere cumulati per il perfezionamento del diritto sia alla disoccupazione ordinaria sia ai trattamenti speciali in agricoltura. </font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Le principali innovazioni riguardano:</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">-<span>  </span>l’estensione del campo di applicazione ai regimi di disoccupazione per i lavoratori autonomi;</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">- un coordinamento più stretto tra i regimi di assicurazione contro la disoccupazione e tra gli uffici <span> </span>del lavoro degli Stati membri;</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">-<span>  </span>mantenimento del diritto alle prestazioni per tre mesi per i disoccupati che si recano in un altro Stato membro in cerca di occupazione;</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Invece i periodi esteri non possono essere cumulati per perfezionare il diritto alla indennità di mobilità <span> </span>; mentre<span>  </span>possono essere cumulati per perfezionare il diritto al prolungamento della indennità di mobilità.</font></p> Libera circolazione dei lavoratori subordinati all'interno dell'U.E. 2010-10-03T09:04:16Z 2010-10-03T09:04:16Z http://www.csddl.it/csddl/comunitario/libera-circolazione-dei-lavoratori-subordinati-allinterno-dellu.e.html di Sergio di Bitetto info@codexa.it <p align="center"><strong><span style="font-size: 16pt; color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'"><a href="attachments/482_Libera%20circolazione%20dei%20lavoratori%20subordinati%20all/'interno%20dell/'U.E..pdf">LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI SUBORDINATI ALL’INTERNO DELL’U.E.</a></span></strong><em><span style="color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'"><font size="3"> </font></span></em></p><p align="center"><span style="color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'"><font size="3"><font color="#000000">(da </font><font color="#000000">www.dirittodeilavori.it</font><font color="#000000">, Anno IV n. 3, ottobre 2010)</font></font></span></p> <p align="center"><strong><span style="font-size: 16pt; color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'"><a href="attachments/482_Libera%20circolazione%20dei%20lavoratori%20subordinati%20all/'interno%20dell/'U.E..pdf">LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI SUBORDINATI ALL’INTERNO DELL’U.E.</a></span></strong><em><span style="color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'"><font size="3"> </font></span></em></p><p align="center"><span style="color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'"><font size="3"><font color="#000000">(da </font><font color="#000000">www.dirittodeilavori.it</font><font color="#000000">, Anno IV n. 3, ottobre 2010)</font></font></span></p> Trattato di Lisbona 2010-05-19T15:22:54Z 2010-05-19T15:22:54Z http://www.csddl.it/csddl/comunitario/trattato-di-lisbona.html di Ezio Bonanni info@codexa.it <p align="center"><strong><font style="font-size: 18px" color="#000080"><a href="attachments/420_Trattato%20di%20Lisbona.pdf">TRATTATO DI LISBONA: NUOVE FONTI NORMATIVE E TUTELE NEL DIRITTO DEL LAVORO</a></font></strong></p><p align="center"><em>di Ezio Bonanni</em></p><p align="center">(in rivista telematica <a href="anno-iv-n.-2/">www.dirittodeilavori.it</a>, anno IV n. 2, maggio 2010)</p> <p align="center"><strong><font style="font-size: 18px" color="#000080"><a href="attachments/420_Trattato%20di%20Lisbona.pdf">TRATTATO DI LISBONA: NUOVE FONTI NORMATIVE E TUTELE NEL DIRITTO DEL LAVORO</a></font></strong></p><p align="center"><em>di Ezio Bonanni</em></p><p align="center">(in rivista telematica <a href="anno-iv-n.-2/">www.dirittodeilavori.it</a>, anno IV n. 2, maggio 2010)</p> Libera circolazione dei lavoratori: integrazione europea e suoi rischi 2010-01-16T10:26:59Z 2010-01-16T10:26:59Z http://www.csddl.it/csddl/comunitario/libera-circolazione-dei-lavoratori-integrazione-europea-e-suoi-rischi.html di Valerio Belsito info@codexa.it <p align="center"><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman" color="#ff6600">LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: </font></span></strong></p><p align="center"><strong></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman" color="#ff6600">INTEGRAZIONE EUROPEA E I SUOI RISCHI</font></span></strong><strong><span style="font-size: 18pt"><font face="Times New Roman" color="#000000"> </font></span></strong> </p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">I recenti e ripetuti episodi di violenze verificatisi nel nostro Paese ai danni di cittadini, da parte di lavoratori stranieri, ancorché comunitari, impongono una serie di riflessioni, e ciò prescindendo dai provvedimenti legislativi che il Governo ha inteso adottare.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">A tal fine però, è opportuno conoscere le norme principali che disciplinano<span>  </span>il mercato del lavoro comunitario.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">La Costituzione italiana esordisce proclamando la Repubblica “fondata sul lavoro”, e assegnando dunque al lavoro stesso, un ruolo di primaria importanza. E’ chiaro, che in un ordinamento giuridico costruito su tale norma, un posto speciale lo occupi il diritto del lavoro o, per utilizzare una felice quanto moderna espressione il diritto dei lavori.</font></font></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Se questa considerazione non fosse sufficiente, ad evidenziare la centralità di tale ruolo ci ha pensato la nostra storia: gli anni di lotte e di associazioni sindacali, intese nel significato assolutamente atecnico, di gruppi di persone che condividono gli stessi ideali, interessi o problemi, o perché no, tutte e tre le cose.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Ma la “questione del lavoro” e della disciplina del mercato del lavoro, non riguarda soltanto il nostro Paese. Come è ovvio che sia, si tratta di un argomento che è di attualità, anche in tanti altri Stati ed in tante altre parti del mondo, certamente in tutte le aree più sviluppate. Ed all’interno di una “Unione” di Stati come è quella europea, il lavoro non poteva che essere uno dei temi cardine.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Naturalmente però, l’Unione europea non è un ordinamento dotato di piena effettività, perché la sua sovranità è quella che i Paesi membri le hanno voluto cedere.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Insomma l’Unione europea è ciò che gli Stati vogliono che sia; funziona perché sono gli Stati a volere che funzioni. Ma la “concessione di sovranità” di cui sopra è solo parziale e, peraltro, subordinata ad una serie di “se” e di “ma”. E’ solo con questa premessa che si può guardare serenamente al diritto comunitario primario e derivato. E la prima cosa da fare, in ambito di mercato del lavoro era gettare le basi per un grande mercato comune, obiettivo questo, che è inevitabilmente subordinato alla possibilità per i lavoratori, di circolare liberamente all’interno del territorio comunitario. </font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">In particolare, l’art. 39 del trattato CE si occupa di assicurare ai lavoratori subordinati “la libera circolazione all’interno della Comunità”. Libera circolazione che, stando all’articolo e ai casi che la giurisprudenza comunitaria vi ha fatto rientrare, consiste nel diritto di muoversi liberamente sul territorio europeo al fine di rispondere ad offerte di lavoro nonché nel diritto di prendere dimora in uno qualsiasi degli Stati membri per svolgervi un’attività di lavoro subordinata. </font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Ma il contenuto della libera circolazione dei lavoratori si spinge fino a garantire il diritto di rimanere sul territorio comunitario “dopo aver occupato un impiego” nonché il diritto di muoversi liberamente su detto territorio al fine di cercarsi un lavoro.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">In particolare, quest’ultimo aspetto della libera circolazione dei lavoratori non è stato previsto direttamente dall’art.39, ma deve considerarsi un diritto effettivo dei lavoratori europei, alla luce di una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha definito “non tassativa” l’elencazione dell’art.39 facendovi rientrare appunto, l’aspetto in questione. </font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Se la circolazione dei lavoratori sul territorio degli Stati membri, deve essere libera, ciò implica che ogni specie di discriminazione ai danni dei lavoratori stessi debba essere vietata. Se così non fosse la loro circolazione , non potrebbe considerarsi libera, o perlomeno, si tratterebbe di un diritto svuotato dei suoi profili più importanti. Non a caso, è lo stesso art. 39 al II° paragrafo, che vieta ogni discirminazione "fondata sulla nazionalità".</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Per violare l’art.39, non è necessaria una normativa nazionale che sia direttamente discriminatoria, nei confronti di lavoratori stranieri (europei s’intende, altrimenti non è al trattato CE che bisogna guardare) ma è sufficiente qualunque disposizione che pur essendo indistintamente applicabile, risulti “sfavorevole” per i lavoratori che siano cittadini di un altro Stato membro; in questo senso risulterebbe contrario all’art.39 anche il subordinare determinati trattamenti favorevoli a requisiti di residenza. Il lavoratore subordinato non cittadino del Paese membro in questione ha diritto al c.d. trattamento nazionale, vale a dire il diritto ad essere trattato come un cittadino dello Stato e quindi, contraria all’art.39 sarebbe anche una disposizione che attribuisca condizioni favorevoli ai soli lavoratori cittadini di quel Paese. </font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Sebbene l’art.39 faccia salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica e non si applichi al settore della pubblica amministrazione, tali limitazioni costituiscono delle deroghe a un principio generale, che è quello della libera circolazione dei lavoratori e dunque ad esse va data una interpretazione restrittiva; in tal senso si è espressa anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea. Alla luce di dette considerazioni, il disposto dell’art.39 attribuisce ai lavoratori non cittadini una piuttosto ampia gamma di diritti che, a seguito dell’allargamento dell’Europa a 27 Stati, può creare qualche perplessità, soprattutto per quanto riguarda l’ordine pubblico.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Perché , come già evidenziato, alle deroghe dell’art.39, va data una interpretazione restrittiva. E a proposito delle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, la Corte di Giustizia ha chiarito che non è sufficiente (per disapplicare l’art.39) la sola “esistenza” di condanne penali a carico del soggetto in questione, in quanto va esaminata la condotta tenuta dall’individuo, quindi la sua eventuale pericolosità, nel periodo di tempo in cui sarà impiegato nell’attività lavorativa in esame.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">La materia è dunque molto delicata, perché bisogna tener conto da un lato degli interessi dei lavoratori non cittadini (che si trovano in una situazione di svantaggio, per il solo fatto di non trovarsi nel proprio Paese) ma dall’altro degli interessi dei cittadini di ogni Stato membro, che alla sicurezza ci tengono più che a qualunque altra cosa. Le istituzioni comunitarie, così come quelle nazionali debbono contemperare al meglio tali interessi, che peraltro si configurano come dei veri e propri diritti. Una riflessione è d’obbligo: qual è il prezzo che vogliamo pagare per garantire più diritti ai lavoratori subordinati migranti? Stabiliamo e mettiamoci d’accordo su questo prezzo, perché solo così potremo serenamente scegliere quale strada intraprendere. Ed è un’ operazione che dobbiamo compiere, mettendo da parte tutti i nostri istinti campanilistici, consapevoli del fatto che siamo parte di un progetto importante, come è quello europeo, ma anche consapevoli del fatto che c’è un solo settore dove non dobbiamo mai abbassare la guardia: la pubblica sicurezza.</font></p> <p align="center"><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman" color="#ff6600">LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: </font></span></strong></p><p align="center"><strong></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman" color="#ff6600">INTEGRAZIONE EUROPEA E I SUOI RISCHI</font></span></strong><strong><span style="font-size: 18pt"><font face="Times New Roman" color="#000000"> </font></span></strong> </p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">I recenti e ripetuti episodi di violenze verificatisi nel nostro Paese ai danni di cittadini, da parte di lavoratori stranieri, ancorché comunitari, impongono una serie di riflessioni, e ciò prescindendo dai provvedimenti legislativi che il Governo ha inteso adottare.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">A tal fine però, è opportuno conoscere le norme principali che disciplinano<span>  </span>il mercato del lavoro comunitario.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">La Costituzione italiana esordisce proclamando la Repubblica “fondata sul lavoro”, e assegnando dunque al lavoro stesso, un ruolo di primaria importanza. E’ chiaro, che in un ordinamento giuridico costruito su tale norma, un posto speciale lo occupi il diritto del lavoro o, per utilizzare una felice quanto moderna espressione il diritto dei lavori.</font></font></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Se questa considerazione non fosse sufficiente, ad evidenziare la centralità di tale ruolo ci ha pensato la nostra storia: gli anni di lotte e di associazioni sindacali, intese nel significato assolutamente atecnico, di gruppi di persone che condividono gli stessi ideali, interessi o problemi, o perché no, tutte e tre le cose.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Ma la “questione del lavoro” e della disciplina del mercato del lavoro, non riguarda soltanto il nostro Paese. Come è ovvio che sia, si tratta di un argomento che è di attualità, anche in tanti altri Stati ed in tante altre parti del mondo, certamente in tutte le aree più sviluppate. Ed all’interno di una “Unione” di Stati come è quella europea, il lavoro non poteva che essere uno dei temi cardine.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Naturalmente però, l’Unione europea non è un ordinamento dotato di piena effettività, perché la sua sovranità è quella che i Paesi membri le hanno voluto cedere.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Insomma l’Unione europea è ciò che gli Stati vogliono che sia; funziona perché sono gli Stati a volere che funzioni. Ma la “concessione di sovranità” di cui sopra è solo parziale e, peraltro, subordinata ad una serie di “se” e di “ma”. E’ solo con questa premessa che si può guardare serenamente al diritto comunitario primario e derivato. E la prima cosa da fare, in ambito di mercato del lavoro era gettare le basi per un grande mercato comune, obiettivo questo, che è inevitabilmente subordinato alla possibilità per i lavoratori, di circolare liberamente all’interno del territorio comunitario. </font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">In particolare, l’art. 39 del trattato CE si occupa di assicurare ai lavoratori subordinati “la libera circolazione all’interno della Comunità”. Libera circolazione che, stando all’articolo e ai casi che la giurisprudenza comunitaria vi ha fatto rientrare, consiste nel diritto di muoversi liberamente sul territorio europeo al fine di rispondere ad offerte di lavoro nonché nel diritto di prendere dimora in uno qualsiasi degli Stati membri per svolgervi un’attività di lavoro subordinata. </font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Ma il contenuto della libera circolazione dei lavoratori si spinge fino a garantire il diritto di rimanere sul territorio comunitario “dopo aver occupato un impiego” nonché il diritto di muoversi liberamente su detto territorio al fine di cercarsi un lavoro.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">In particolare, quest’ultimo aspetto della libera circolazione dei lavoratori non è stato previsto direttamente dall’art.39, ma deve considerarsi un diritto effettivo dei lavoratori europei, alla luce di una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha definito “non tassativa” l’elencazione dell’art.39 facendovi rientrare appunto, l’aspetto in questione. </font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Se la circolazione dei lavoratori sul territorio degli Stati membri, deve essere libera, ciò implica che ogni specie di discriminazione ai danni dei lavoratori stessi debba essere vietata. Se così non fosse la loro circolazione , non potrebbe considerarsi libera, o perlomeno, si tratterebbe di un diritto svuotato dei suoi profili più importanti. Non a caso, è lo stesso art. 39 al II° paragrafo, che vieta ogni discirminazione "fondata sulla nazionalità".</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Per violare l’art.39, non è necessaria una normativa nazionale che sia direttamente discriminatoria, nei confronti di lavoratori stranieri (europei s’intende, altrimenti non è al trattato CE che bisogna guardare) ma è sufficiente qualunque disposizione che pur essendo indistintamente applicabile, risulti “sfavorevole” per i lavoratori che siano cittadini di un altro Stato membro; in questo senso risulterebbe contrario all’art.39 anche il subordinare determinati trattamenti favorevoli a requisiti di residenza. Il lavoratore subordinato non cittadino del Paese membro in questione ha diritto al c.d. trattamento nazionale, vale a dire il diritto ad essere trattato come un cittadino dello Stato e quindi, contraria all’art.39 sarebbe anche una disposizione che attribuisca condizioni favorevoli ai soli lavoratori cittadini di quel Paese. </font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Sebbene l’art.39 faccia salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica e non si applichi al settore della pubblica amministrazione, tali limitazioni costituiscono delle deroghe a un principio generale, che è quello della libera circolazione dei lavoratori e dunque ad esse va data una interpretazione restrittiva; in tal senso si è espressa anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea. Alla luce di dette considerazioni, il disposto dell’art.39 attribuisce ai lavoratori non cittadini una piuttosto ampia gamma di diritti che, a seguito dell’allargamento dell’Europa a 27 Stati, può creare qualche perplessità, soprattutto per quanto riguarda l’ordine pubblico.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Perché , come già evidenziato, alle deroghe dell’art.39, va data una interpretazione restrittiva. E a proposito delle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, la Corte di Giustizia ha chiarito che non è sufficiente (per disapplicare l’art.39) la sola “esistenza” di condanne penali a carico del soggetto in questione, in quanto va esaminata la condotta tenuta dall’individuo, quindi la sua eventuale pericolosità, nel periodo di tempo in cui sarà impiegato nell’attività lavorativa in esame.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">La materia è dunque molto delicata, perché bisogna tener conto da un lato degli interessi dei lavoratori non cittadini (che si trovano in una situazione di svantaggio, per il solo fatto di non trovarsi nel proprio Paese) ma dall’altro degli interessi dei cittadini di ogni Stato membro, che alla sicurezza ci tengono più che a qualunque altra cosa. Le istituzioni comunitarie, così come quelle nazionali debbono contemperare al meglio tali interessi, che peraltro si configurano come dei veri e propri diritti. Una riflessione è d’obbligo: qual è il prezzo che vogliamo pagare per garantire più diritti ai lavoratori subordinati migranti? Stabiliamo e mettiamoci d’accordo su questo prezzo, perché solo così potremo serenamente scegliere quale strada intraprendere. Ed è un’ operazione che dobbiamo compiere, mettendo da parte tutti i nostri istinti campanilistici, consapevoli del fatto che siamo parte di un progetto importante, come è quello europeo, ma anche consapevoli del fatto che c’è un solo settore dove non dobbiamo mai abbassare la guardia: la pubblica sicurezza.</font></p>