Benvenuto su Centro Studi Diritto dei Lavori - CSDDL.it - Centro Studi Diritto Dei Lavori Centro Studi Diritto dei Lavori - Bisceglie - A cura dell'Avv. Antonio Belsito e del Prof. Gaetano Veneto https://www.csddl.it/csddl/collegato-lavoro/ Fri, 12 Mar 2021 13:01:38 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management it-it Permessi per l'assistenza ai portatori di handicap https://www.csddl.it/csddl/collegato-lavoro/permessi-per-lassistenza-ai-portatori-di-handicap.html https://www.csddl.it/csddl/collegato-lavoro/permessi-per-lassistenza-ai-portatori-di-handicap.html  PERMESSI PER L'ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP 

di   Mario Di Corato 

Com’è noto l’art. 23 della recente legge 183 del 4 novembre 2010 (Collegato Lavoro) ha conferito al Governo delega ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (24/11/2010) uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o  privati.

Nell’attesa del riordino il successivo art. 24 ha apportato modifiche alla materia dei permessi per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità disciplinata dagli artt. 33 della legge 104/92 e 42 del D.lgs. 151/2001.

In particolare il comma 3 dell’art. 33 della legge 104/92 così recitava: “Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno”. Quindi in base alla suesposta normativa avevano diritto a fruire dei permessi ex lege 104/92  i lavoratori dipendenti e, oltre al coniuge, i parenti ed affini del disabile entro il terzo grado.

La legge 183/2010 fa riferimento, invece, ai parenti o affini del disabile entro il secondo grado. Il diritto può poi essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado, soltanto in una sola ipotesi: quando i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Al riguardo del termine “mancanti” l’Inps chiarisce che l’espressione deve essere intesa non solo come situazione di  assenza  naturale e giuridica (celibato o figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale ad esempio: divorzio, separazione legale o abbandono. La stessa possibilità estensiva si verifica anche nel caso in cui il coniuge o il genitore si trovi in una delle condizioni richiamate: assenza, decesso, patologie invalidanti a carattere permanente, indicate dal D.I. Ministro della Solidarietà sociale n. 278 del 21/7/2000. La legge n. 183/2010 interviene sull’art. 33, comma 3, della legge 104/92 eliminando le parole “successivamente al compimento del terzo anno di età del disabile” e, a seguito di tale modifica, viene introdotta anche per i parenti e gli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave la possibilità di godere dei tre giorni di permesso mensili. Detta possibilità riguarda anche i genitori di un minore di tre anni in situazione di disabilità grave quale alternativa alle altre prerogative previste dal D.lgs.151/2001: prolungamento del congedo parentale o due ore di permesso al giorno.

Pertanto, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di permesso ai sensi dell’art. 33, comma 3 citato, gli stessi non potranno usufruire per lo stesso figlio delle due ore di riposo giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.

Il nuovo art. 33, comma 3, della legge 104/92 stabilisce, tra l’altro, che le giornate di permesso, nel limite di tre per soggetto disabile, dovranno essere fruite esclusivamente da un solo lavoratore, non potendo essere godute alternativamente da più beneficiari.

A questa c.d. “regola  del referente unico” derogano i genitori anche se adottivi, che possono fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile, in quanto si tiene conto del diverso ruolo che essi esercitano sul bambino, rispetto agli altri familiari. Presupposto per la concessione dei permessi è che la persona in disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno. Si intende a tempo pieno il ricovero per intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili.Fanno eccezione le seguenti ipotesi:

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi  al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;

- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve termine;

- ricovero a tempo pieno di un minore per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Inoltre la legge 183 (comma 2 dell’art. 24 ) sostituisce il comma 2 e abroga il comma 3 dell’art. 42 del D.lgs. n. 151/2001 facendo venir meno i requisiti della “continuità” e della “esclusività”, oltre a quello della “convivenza” - già eliminato dalla legge 53/2000 - che erano presupposti necessari ai fini del godimento dei permessi da parte dei beneficiari.

Infine, anche il comma 5 dell’art. 33 della richiamata legge 104/92 è stato modificato dal comma 1 dell’art. 24 del Collegato lavoro. Infatti il testo previgente del comma 5 era il seguente: “il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere , ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. Il nuovo testo è il seguente: “Il lavoratore di cui al comma 3  ha diritto a scegliere , ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

Come si vede, con la modifica, è stato previsto che il lavoratore ha diritto a scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina non più al domicilio del lavoratore che presta assistenza, ma al domicilio della persona da assistere.

Ed al fine di chiudere il “tema sui permessi, congedi  e certificati” un accenno sull’art. 25  che estende l’obbligo della trasmissione telematica del certificato di malattia anche al settore privato con l’applicazione, pertanto, della normativa prevista dall’art. 55-septies del D.lgs 30/3/2001 n.165.

L’inosservanza di tale obbligo costituisce, com’è noto, illecito disciplinare per il dipendente e la decadenza della convenzione per il medico. 

* Fonte: Circolare 155 dell’Inps del 3/12/2010

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info@codexa.it (di Mario di Corato) Collegato Lavoro Mon, 13 Dec 2010 08:54:29 +0000
Il lavoro e le sue nuove regole https://www.csddl.it/csddl/il-lavoro-e-le-sue-nuove-regole/il-lavoro-e-le-sue-nuove-regole.html https://www.csddl.it/csddl/il-lavoro-e-le-sue-nuove-regole/il-lavoro-e-le-sue-nuove-regole.html Il lavoro e le sue nuove regole

Breve commento al "Collegato lavoro"

di Antonio Belsito

a cura del Centro Studi diritto dei lavori www.csddl.it

Supplemento al n. 3/2010 della rivista scientifica www.dirittodeilavori.it

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info@codexa.it (di Antonio Belsito) Il lavoro e le sue nuove regole Thu, 30 Dec 2010 09:35:50 +0000
Legge n. 183 del 4 novembre 2010 https://www.csddl.it/csddl/collegato-lavoro/legge-n.-183-del-4-novembre-2010.html https://www.csddl.it/csddl/collegato-lavoro/legge-n.-183-del-4-novembre-2010.html Testo della legge 4 novembre 2010 n. 183  

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. In G.U. n. 262 del 9 novembre (Suppl. Ordinario n. 243)

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info@codexa.it (Administrator) Collegato Lavoro Wed, 03 Nov 2010 23:00:00 +0000
Incostituzionale l'art. 32 del Collegato lavoro? https://www.csddl.it/csddl/il-lavoro-e-le-sue-nuove-regole/incostituzionale-lart.-32-del-collegato-lavoro.html https://www.csddl.it/csddl/il-lavoro-e-le-sue-nuove-regole/incostituzionale-lart.-32-del-collegato-lavoro.html Sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, co. 5, 6, 7 

L. 4/11/2010 n. 183 dal Giudice del lavoro Dott.ssa LA NOTTE-CHIRONE

 

Incostituzionale l'art. 32 co. 5, 6, 7

del "Collegato lavoro"?

 

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Trani, Dr.ssa Maria Antonietta La Notte-Chirone, con ordinanza del 20 dicembre 2010, ha dichiarato rilevante e non manifestazione infondatata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, co. 5, 6  e 7 della L. 4/11/2010 n. 183 con riferimento agli artt. 3, 11, 24, 101, 102, 111 e 117 della Costituzione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.  In particolare,  non la ritiene manifestamente  infondata poiché “appare evidente l’illegittimità della norma … nella misura in cui cancella con efficacia retroativa una parte rilevante di diritti... comunque riconosciuti al lavoratore dalla previgente normativa…”. Inoltre, “… la questione di costituzionalità è da ritenere anche rilevante nel giudizio aquo in quanto solo l’espunzione dall’ordinamento giuridico… sarebbe in grado di consentire al lavoratore ricorrente… di beneficiare della regolarizzazione della sua posizione contributiva e del risarcimento effettivo (rectius: integrale) del danno subito nella misura delle retribuzioni maturate, al netto dell’aliunde perceptum, per il periodo successivo alla lettera di messa in mora…”.

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info@codexa.it (Administrator) Il lavoro e le sue nuove regole Sun, 23 Jan 2011 18:45:52 +0000
Il Collegato lavoro: tanto tuonò che (s)piovve https://www.csddl.it/csddl/collegato-lavoro/il-collegato-lavoro-tanto-tuono-che-s-piovve.html https://www.csddl.it/csddl/collegato-lavoro/il-collegato-lavoro-tanto-tuono-che-s-piovve.html IL COLLEGATO LAVORO: TANTO TUONO’ CHE (S)PIOVVE

(in www.dirittodeilavori.it, anno IV n. 3)

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info@codexa.it (di Gaetano Veneto) Collegato Lavoro Mon, 22 Nov 2010 19:27:23 +0000
Riapprovato il Collegato Lavoro https://www.csddl.it/csddl/collegatolavoro/riapprovato-il-collegato-lavoro.html https://www.csddl.it/csddl/collegatolavoro/riapprovato-il-collegato-lavoro.html RIAPPROVATO il “COLLEGATO LAVORO” 

di Antonio Belsito 

Il 19 ottobre la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante: “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro 

Cinquanta articoli costituiscono il provvedimento per le nuove regole sul lavoro.Il disegno di legge “Collegato lavoro” n. 4441, rimandato in Parlamento dal Presidente della Repubblica nell’aprile scorso, sembra essere stato definitivamente approvato.Bisognerà attendere ora la promulgazione da parte del Capo dello Stato di questa legge delega.Numerosi sono gli interventi radicali che questo “collegato lavoro” - che doveva essere promulgato insieme alla finanziaria del 2009 - apporta ad un sistema forse non adeguatamente predisposto ad accettarli senza traumi.Non v’è dubbio che la normativa lavoristica deve essere adeguata alle nuove realtà considerato che il cambiamento in atto da alcuni anni non consente di rimanere ancorati ad una legislazione degli anni ‘70 in buona parte superata. L’importante però è stare attenti a non scalfire sacrosanti diritti dei lavoratori conquistati con anni di lotte.Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maurizio Sacconi ha così dichiarato: “Il cosiddetto Collegato lavoro giunge finalmente all’approvazione sulla base non solo di un approfondito esame parlamentare, ma anche di un intenso dialogo sociale caratterizzato dalla convergenza di tutte le organizzazioni tranne la Cgil. In particolare, l’arbitrato per equità si configura come uno strumento in più a disposizione della contrattazione collettiva e, in base ad essa, i lavoratori delle imprese. Lo scopo è quello di semplificare con tempi certi la soluzione del contenzioso in modo da superare la logica del conflitto nei rapporti di lavoro. Sono particolarmente lieto per l’approvazione di questo istituto perché fu Marco Biagi a consigliarne l’adozione e non a caso è alla sua memoria che si è rivolto l’ottimo relatore, l’onorevole Cazzola, prima del voto finale”.Esaminiamo ora alcune delle principali deleghe al Governo previste da questo provvedimento. 

Tentativo di conciliazione non più obligatorio

Considerato il sostanziale fallimento del tentativo obbligatorio di conciliazione - dovuto essenzialmente al fatto che, da un lato il legislatore si era affannato a prevedere le regole del procedimento e, dall’altro, considerando il tentativo una mera condizione di procedibilità, aveva stabilito che, decorsi 60 giorni dalla ricezione della istanza (o 90 per i pubblici impiegati), la parte fosse libera di ricorrere al Giudice e, quest’ultimo aveva soltanto l’onere di verificare l’avvenuta decorrenza di quel termine prima della proposizione del ricorso - si è auspicata da più parti la sua abolizione. Dati i lunghi termini della burocrazia amministrativa questa disposizione finale vanificava la ratio del tentativo obbligatorio di conciliazione, privando lo stesso del suo originario valore di strumento deflattivo delle controversie giudiziarie. In pratica l’avvocato, dopo aver inoltrato l’istanza per il formale tentativo, predisponeva il ricorso e, decorsi 60 giorni, provvedeva al suo deposito.Va bene l’abolizione dell’obbligatorietà di questo istituto tenuto conto anche dello sperpero di denaro pubblico. 

Nuove regole per i lavori usuranti

Sostanzialmente quanto già scritto nel primo “Collegato lavoro” viene riproposto in tema di “Delega al Governo sui lavori usuranti”.Con essa, al Governo sono concessi tre mesi per stabilire con uno o più decreti legislativi i criteri per l’attribuzione dei benefici al fine di arrivare prima al traguardo della pensione. Trattasi di uno sconto di tre anni sull’età minima pensionabile.  

Obbligo di istruzione assolto con l’apprendistato

Decisamente interessante appare questa innovazione, considerato che l’obiettivo sarebbe quello di incentivare i ragazzi anche all’età di 15 anni ad espletare un’attività di apprendistato godendo del riconoscimento di un anno di lavoro utile all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.L’art. 48 del citato D.d.L., al comma 8, recita testualmente: “… si assolve (l’obbligo di istruzione) anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione …”.In questo modo è possibile svolgere l’attività lavorativa a partire dai 15 anni di età.  

Licenziamento. Inefficacia

L’art. 32 del D.d.L. citato stabilisce innanzitutto che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, per poi evidenziare che l’impugnazione risulterà inefficace se non sarà seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, dal deposito in cancelleria del ricorso al Tribunale del lavoro. 

Nuove regole sui contratti a tempo determinato

Fatta questa premessa per tutte le forme di licenziamento, al comma 4, sempre dell’art. 32, si legge che tale disposizioni si applicano anche ai contratti di lavoro a termine in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice del lavoro condanna il datore di lavoro al risarcimento stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra 2 e 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.Queste disposizioni si applicano anche ai giudizi pendenti all’entrata in vigore della presente legge. 

Lotta al sommerso

L’art. 4 prevede misure contro il sommerso stabilendo che in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione da parte del datore di lavoro privato (con la sola esclusione del datori di lavoro domestico), a quest’ultimo si applica altresì la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare.E’ necessaria pertanto la comunicazione preventiva di assunzione per evitare le pesanti sanzioni. 

Certificazione dei contratti

Il legislatore richiede una verifica preventiva dell’attività da svolgere. Le parti volontariamente dovrebbero concordare e poi rispettare i patti. Certificazione possibile anche per somministrazione e associazione in partecipazione. In caso di controversie è obbligatorio il tentativo di conciliazione dinanzi alla stessa commissione che ha certificato. 

L’arbitrato

L’art. 412-quater del c.p.c. è sostituito da altro testo riguardante altre modalità di conciliazione ed arbitrato. Questo procedimento arbitrale ribadisce la facoltà delle parti di ricorrere all’autorità giudiziaria.

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info@codexa.it (di Antonio Belsito) Collegato Lavoro Wed, 17 Nov 2010 12:04:15 +0000