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Nuove disposizioni sui lavori usuranti

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NUOVE DISPOSIZIONI SUI LAVORI USURANTI 

di  Mario Di Corato 

In G.U. n. 276 del 26 novembre u.s. è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 20.9.2011 e la nota del 28.9.2011 che illustrano le nuove disposizioni ed indirizzi operativi in merito alla presentazione delle domande di pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti ed alle comunicazioni in materia.

In particolare il decreto semplifica ulteriormente la procedura delle comunicazioni alle quali le aziende dovranno attenersi prevedendo l’utilizzo di un solo modello informatico disponibile sul sito del Ministero del Lavoro sia per la comunicazione dell’inizio delle attività “a catena” sia per quella necessaria al monitoraggio ed alla rilevazione dei lavoratori che svolgono attività usuranti, che dovrà avvenire entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente.

Con la nota citata, invece, il Ministero ha fornito i primi indirizzi operativi per i datori di lavoro ai fini della compilazione del modello “LAV-US”, alla luce delle nuove disposizioni in materia.

Soggetti obbligati

Sono tutti i datori di lavoro che, a partire dall’anno 2011, svolgono le lavorazioni faticose e pesanti di cui all’art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 67/2011.

Le comunicazioni possono essere effettuate dai datori di lavoro o anche per il tramite dei soggetti abilitati dalla legge ad agire in nome e per conto.

Una volta compilato il modello LAV-US, attraverso le caselle di posta elettronica certificata, il Ministero del lavoro metterà a disposizione delle Direzioni provinciali del lavoro e delle Sedi INPS e INAIL, le comunicazioni ricevute dai datori di lavoro.

Lavoratori interessati

La domanda di accesso, da presentare alla Sede Inps, dovrà contenere: 

a) l’indicazione della volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio in parola; 

b) la specificazione dei periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative interessate;

c) la documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto.

Ricorsi amministrativi

In relazione alle istanze di accesso al beneficio dichiarate procedibili  ma escluse comunque dal beneficio, il lavoratore può promuovere, esclusivamente per motivi di merito ed entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17 del d.lgs. del 23 aprile 2004 n. 124. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni previsto per la sua decisione il ricorso si intende respinto.  

Fonti: Decreto Interministeriale del 20 novembre 2011 e nota del ministero del lavoro prot. 39/004724/06 del 28.11.2011

Ultimo aggiornamento Martedì 13 Dicembre 2011 16:53  

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