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Prescrizione dei contributi previdenziali

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PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

di Mario Di Corato 

Com’è noto la legge 8 agosto 1995, n.335, all’art. 3, commi 9 e 10, ha disciplinato il nuovo regime di prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali nel modo seguente:

a) i contributi relativi a periodi precedenti al 17 agosto 1995, si prescrivono in cinque anni dal 1° gennaio 1996. Qualora siano intervenuti atti interruttivi o siano state poste in essere procedure di recupero entro il 31 dicembre 1995, permane il termine decennale di prescrizione;

b) la denuncia del lavoratore o dei suoi aventi causa effettuata, successivamente al 1° gennaio 1996, entro cinque anni dalla scadenza del termine previsto per il versamento della  contribuzione non denunciata, consente la conservazione della prescrizione decennale.

L’interpretazione coordinata dei commi 9 e 10 del menzionato art. 3, necessaria a definire l’esatta applicazione della norma, ha dato luogo ad un lungo contrasto giurisprudenziale[1] che ha richiesto, anche da parte dell’Inps, l’adeguamento nel tempo delle disposizioni impartite in materia.

Con riferimento, in particolare, alla denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti l’Istituto con messaggio n. 8447 del 16.5.2012 ha chiarito che la stessa deve avvenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale e, solo ove questo accada, diventa operante il meccanismo dell’allungamento dei termini prescrizionali da cinque a dieci anni.

Ne consegue che una denuncia presentata dopo lo spirare del termine di cinque anni dalla scadenza per il versamento dei contributi non è atto idoneo a rendere operante il meccanismo suddetto e che, in nessun caso, potranno essere recuperati contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata l’ordinaria prescrizione quinquennale.

A titolo esemplificativo si chiarisce che, per contributi in scadenza a gennaio 2009, la prescrizione interviene a gennaio 2014.In presenza di una denuncia che interviene entro 5 anni dalla scadenza del contributo (per esempio a gennaio 2012), la prescrizione maturerà a gennaio 2019 (e cioè entro 10 anni dalla scadenza del contributo).

Le disposizioni dell’Inps ribadiscono che l’unica denuncia idonea ad attivare il meccanismo dell’allungamento dei termini prescrizionali da cinque a 10 anni è quella presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti all’Istituto. Il medesimo effetto non si determina in presenza di denunce presentate ad altri Enti ed in presenza di atti di iniziativa assunti da soggetti diversi, quali, per esempio, i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell’omissione contributiva. 

Fonti: Circolare Inps n. 31/2012 e messaggio Inps n. 8447 del 16.5.2012.



[1] Corte di Cassazione: Sezioni Unite – sentenza n. 5784 del 4.3.2008 e n. 6173 del 7.3.2008, Sezione civile n. 5811 del 10.3.2010 e n. 22739 del 9.11.2010.

Ultimo aggiornamento Lunedì 21 Maggio 2012 16:39  

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