Ammortizzatori Sociali - CSDDL.it - Centro Studi Diritto Dei Lavori Centro Studi Diritto dei Lavori - Bisceglie - A cura dell'Avv. Antonio Belsito e del Prof. Gaetano Veneto https://www.csddl.it/csddl/welfare/2.html Fri, 12 Mar 2021 13:02:37 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management it-it Vigilanza e nuova flessibilità nel mercato del lavoro https://www.csddl.it/csddl/vigilanza-e-sanzioni/vigilanza-e-nuova-flessibilita-nel-mercato-del-lavoro.html https://www.csddl.it/csddl/vigilanza-e-sanzioni/vigilanza-e-nuova-flessibilita-nel-mercato-del-lavoro.html

VIGILANZA E NUOVA FLESSIBILITA’

NEL MERCATO DEL LAVORO

 

di Mario Di Corato e Luca Laurino

 

articolo già pubblicato sulla rivista giuridica telematica www.dirittodeilavori.it, anno IV n. 2, giugno 2012, edita da Cacucci, Bari

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info@codexa.it (di Mario Di Corato e Luca Lurino) Vigilanza e sanzioni Wed, 27 Jun 2012 07:33:43 +0000
Le istruzioni degli enti di vigilanza sul lavoro in merito all'art. 33 L. 183/2010 https://www.csddl.it/csddl/vigilanza-e-sanzioni/le-istruzioni-degli-enti-di-vigilanza-sul-lavoro-in-merito-allart.-33-l.-183-2010.html https://www.csddl.it/csddl/vigilanza-e-sanzioni/le-istruzioni-degli-enti-di-vigilanza-sul-lavoro-in-merito-allart.-33-l.-183-2010.html LE ISTRUZIONI DEGLI ENTI DI VIGILANZA SUL LAVORO IN MERITO ALL’ART. 33 L. 183/ 2010 (COLLEGATO LAVORO)

 

di Mario Di Corato 

In linea con quanto previsto dalla Direttive del Ministro Sacconi e dalla Circolare n. 41/2010 del Ministero del Lavoro anche l’INPS, con la circolare n. 75 del 13.5.2011, ha fornito le indicazioni operative in materia di accesso ispettivo e verbalizzazione unica a seguito delle modifiche introdotte dal c.d. Collegato Llvoro con l’art. 33.

Particolare importanza rivestono le modalità di redazione del verbale di primo accesso. L’art. 33 co. 1, lett. a) stabilisce che il verbale deve necessariamente contenerel’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego” . In particolare, appare opportuno precisare in ordine a tale previsione, che  l’identificazione puntuale e specifica di tutti i lavoratori trovati intenti al lavoro risulterà di fondamentale importanza in ordine alla verifica del rispetto della disciplina concernente la regolare costituzione del rapporto di lavoro; qualora invece l’accertamento sia rivolto alla qualificazione del rapporto di lavoro (es. collaborazioni a progetto di dubbia autenticità), o abbia ad oggetto verifiche in materia contributiva, si potrà procedere ad un tipo di identificazione c.d. per “relationem”, vale a dire mediante riferimento alle generalità del personale risultante dalle registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, ovvero attraverso i dati rilevati dalle comunicazioni effettuate con il mod. UNILAV da parte dell’Azienda.

L’art. 33 co. 2, lett. b) precisa, inoltre che il verbale di primo accesso deve contenere la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo.

La lettera c) della stessa norma si occupa del rilascio di eventuali dichiarazioni da parte del datore di lavoro.

In questo caso l’ispettore deve dare atto di avere informato il datore di lavoro della possibilità di farsi assistere dall’eventuale professionista o altro soggetto abilitato, ai sensi della L. 12/1979, che segue l’azienda e il verbale deve includere le dichiarazioni rese dal datore di lavoro, da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione.

A tal proposito, com’è noto, i verbali ispettivi, quali atti pubblici, fanno fede fino a querela di falso della loro provenienza, delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti  che l’ispettore, in quanto pubblico ufficiale, attesta essere avvenuti in sua presenza (art. 2700 c.c. e art. 10, co. 5, D.lgs. 124/2004). Diversamente le dichiarazioni rese dai lavoratori non sono dotate di valenza probatoria precostituita, ma possono formare oggetto di libero apprezzamento da parte della magistratura (Cass. civ. Sez. lav. n. 15702/2004).

Infine la lettera d) del co. 1 dell’art. 33 sottolinea che in sede di redazione del verbale di primo accesso gli organi ispettivi devono formulare “ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti”.

Qualora ad esplicita richiesta di consegna di documentazione, il datore di lavoro risulti inadempiente si procederà secondo quanto già previsto dalla disciplina vigente, ai sensi dell’art. 3, co. 3, del D.L. 463/1983.

Importanti novità emergono, inoltre, dalle modifiche apportate in tema di “potere di diffida” che incidono:

-  sull’individuazione dei soggetti destinatari del provvedimento di diffida;

-  sui termini stabiliti per la regolarizzazione delle inosservanze contestate;

-  sui termini fissati per il pagamento della relativa sanzione. 

A) Destinatari

In particolare, in base alle nuove disposizioni, destinatari del provvedimento di diffida sono il trasgressore  e l’eventuale obbligato in solido, mentre nelle abrogate previsioni (art. 13 del D.lgs. 124/2004) il datore di lavoro risultava l’unico soggetto nei confronti del quale indirizzare la diffida, finalizzata alla “regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine 

B) Regolarizzazione

II legislatore introduce il termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione del verbale unico di accertamento per la regolarizzazione  e non attribuisce più alla discrezionalità degli organi di vigilanza la fissazione di tale termine, come avveniva nella vecchia disciplina.  La definizione di un termine perentorio risulta funzionale anche, come di seguito evidenziato, alla verifica della tempestività della proposizione del ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro (art. 17 del D.lgs. 124/04), esperibile entro 30 gg. dalla ricezione del provvedimento. 

C) Sanzione

Il co. 3 dell’art. 33 del c.d. Collegato lavoro stabilisce, relativamente al termine per il pagamento della sanzione che,  "in caso di inottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di 15 giornidecorrenti dai trenta già previsti per la regolarizzazione. A seguito di tale versamento il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione di effettiva ottemperanza alla stessa.

Il verbale unico racchiude in un unico documento la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza e consente di evitare la redazione di una molteplicità di provvedimenti; le contestazioni delle diverse tipologie di violazioni ed i relativi importi sanzionatori sono contenute in un unico atto e nel verbale stesso si può reperire ogni elemento utile ed idoneo, specificamente esaminato ed evidenziato da parte degli ispettori  che hanno redatto il verbale, ai fini di una corretta ed esaustiva notificazione delle violazioni rilevate nel corso delle verifica ispettiva.

Particolare importanza assume l’aspetto concernente la decorrenza del termine per la contestazione e notificazione del verbale unico da parte degli ispettori.  Il termine di 90 giorni previsto in proposito non decorre più dall’adozione dei diversi verbali, ma dal momento in cui si è concluso l’accertamento nel suo complesso. Il co. 4 dell’art. 33 citato stabilisce i contenuti del verbale unico.

In primo luogo, la motivazione del provvedimento, che si traduce nel riportare fedelmente nel corpo del verbale gli esiti dettagliati dell’accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati.

In tal modo il trasgressore viene informato di tutte le contestazioni mosse nei suoi confronti attraverso un unico atto, che contiene anche le eventuali  diffide a regolarizzare, nel rispetto del principio di ragionevolezza e di trasparenza dell’azione amministrativa.  

 Fonte: Circ. Inps n. 75 del 13.05.2011

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info@codexa.it (di Mario Di Corato) Vigilanza e sanzioni Mon, 16 May 2011 15:32:09 +0000
Acceso ispettivo. Diffida e verbalizzazione unica https://www.csddl.it/csddl/vigilanza-e-sanzioni/acceso-ispettivo.-diffida-e-verbalizzazione-unica.html https://www.csddl.it/csddl/vigilanza-e-sanzioni/acceso-ispettivo.-diffida-e-verbalizzazione-unica.html Accesso ispettivo. Diffida e verbalizzazione unica

di Antonio Belsito

in

Il lavoro e le sue nuove regole. Breve commento al "Collegato lavoro"

Edito da Cacucci Bari, 10 dicembre 2010

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info@codexa.it (di Antonio Belsito) Vigilanza e sanzioni Thu, 30 Dec 2010 09:54:57 +0000
Lotta al lavoro sommerso https://www.csddl.it/csddl/vigilanza-e-sanzioni/lotta-al-lavoro-sommerso.html https://www.csddl.it/csddl/vigilanza-e-sanzioni/lotta-al-lavoro-sommerso.html Lotta al lavoro sommerso

di Antonio Belsito

in

Il lavoro e le sue nuove regole. Breve commento al "Collegato lavoro"

Ed. Cacucci, Bari, 10 dicembre 2010

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info@codexa.it (di Antonio Belsito) Vigilanza e sanzioni Thu, 30 Dec 2010 09:45:35 +0000
Attività di vigilanza nella lotta al sommerso https://www.csddl.it/csddl/vigilanza-e-sanzioni/attivita-di-vigilanza-nella-lotta-al-sommerso.html https://www.csddl.it/csddl/vigilanza-e-sanzioni/attivita-di-vigilanza-nella-lotta-al-sommerso.html ATTIVITA’ DI VIGILANZA NELLA LOTTA AL SOMMERSO

Protocollo d’intesa del 4 agosto 2010 

di Daniela Cervellera

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info@codexa.it (di Danieloa Cervellera) Vigilanza e sanzioni Fri, 29 Oct 2010 23:00:00 +0000
Il ruolo della vigilanza in materia di lavoro https://www.csddl.it/csddl/vigilanza-e-sanzioni/il-ruolo-della-vigilanza-in-materia-di-lavoro.html https://www.csddl.it/csddl/vigilanza-e-sanzioni/il-ruolo-della-vigilanza-in-materia-di-lavoro.html IL RUOLO  DELLA VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO 
di Mario di Corato

In data 23 settembre u.s. è stata stipulata dai Ministri del Lavoro e della Difesa una “Convenzione per la cooperazione fra Comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri e Direzioni Provinciali del lavoro per il contrasto ai fenomeni di criminalità connessi allo sfruttamento del lavoro, all’occupazione illegale di lavoratori e al rispetto delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

La convenzione si inserisce nel più ampio quadro di azioni che il Ministero del Lavoro sta portando avanti in materia con la collaborazione stretta delle strutture territoriali dell’Arma, che hanno quelle percezioni a livello locale di cui l’Ispettorato del Lavoro ha bisogno, unitamente alla collaborazione fattiva dell’Inps, Inail e Agenzia delle Entrate, per lo scambio di dati e informazioni in materia di attività ispettiva.

Le azioni di contrasto saranno ad ampio raggio e riguarderanno, tra l’altro, l’occupazione dei lavoratori extra comunitari clandestini, lo sfruttamento di lavoro irregolare, l’occupazione illegale dei minori, le truffe ai danni degli enti previdenziali e la prevenzione dei fenomeni infortunistici.

Si tratta di una convenzione molto importante che estende lo stretto rapporto già esistente tra alcuni organi dello Stato e che rappresenta l’attività ispettiva del futuro. A tal proposito si terrà il prossimo 28 ottobre a Roma la Seconda Conferenza Nazionale sulla Vigilanza sul tema “Il Futuro della Vigilanza in materia di lavoro” a cui parteciperanno il Ministro Sacconi, il Prof. Michele Tiraboschi, il Direttore generale della Attività Ispettiva del Ministero Paolo Pennesi ed i Presidenti di INPS e INAIL.

C’è da osservare che l’INPS sin dal 1991 ha regolamentato il processo funzionale dell’attività di vigilanza, abbandonando quelle iniziative fondate sulla causalità e sul contingente e valorizzando invece ( per le individuazioni delle aree a rischio) l’importanza dei controlli incrociati.

Lo scopo è quello di intraprendere attività repressive efficaci che scoraggino comportamenti evasivi e favoriscano l’equilibrio finanziario del sistema previdenziale.

Ormai i piani operativi annuali predisposte dalle Amministrazioni interessate presuppongono una attenta analisi del territorio sia per individuare le zone di intervento e la tipologia delle aziende a più alto tasso di evasione, sia per definire i settori merceologici da prendere in considerazione  ai fini ispettivi, nonché le diverse metodologie di intervento a seconda delle forme di evasione individuate.

La legge prevede per i funzionari addetti alla vigilanza che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie l’obbligo di comunicarli direttamente e tempestivamente alla Guardia di Finanza.

La circolare ministeriale prevede tra l’altro alcuni fatti da segnalare:

·         rilevazione di redditi di qualunque natura, non assoggettati alla contribuzione previdenziale , in quanto, presumibilmente, non sono state denunciate al Fisco;

·         lavoratori che usufruiscono di compensi in natura o fringe benefits non denunciati;

·         lavoratori per i quali può verificarsi l’ipotesi di interposizione di mano d’opera;

·         accertamento dell’esistenza del requisito della subordinazione nei rapporti già denunciati come prestazioni di lavoro autonomo nelle sue varie forme (commercianti, artigiani, liberi professionisti, collaborazioni coordinate e continuative ecc.).

Giova ricordare che una svolta nell’attività di coordinamento e razionalizzazione dell’attività di vigilanza si è già avuta con il decreto legislativo n. 124 del 2004 che ha attribuito al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali poteri più ampi di iniziativa di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di applicazione dei contratti collettivi e della disciplina previdenziale garantendo, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, attraverso l’istituzione di una apposita Commissione centrale di coordinamento composta  dal Ministro del lavoro, dal Direttore generale del Ministero, dai Direttori generali degli Enti previdenziali, dal Comandante generale della Guardia di Finanza, dal Direttore generale dell’Agenzia delle entrate, dal Coordinatore nazionale delle asl e dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Altre novità introdotte dalla suddetta legge sono state quelle relative al c.d. “diritto di interpello”, che viene esercitato esclusivamente da parte degli Enti pubblici, associazioni di categoria e ordini professionali su questioni di ordine generale circa l’applicazione della normativa.

L’adesione agli indirizzi forniti a seguito di interpello produce la non applicazione di sanzioni civili e somme aggiuntive.

La L. n. 124 ha previsto, infine, che i ricorsi avverso i verbali ispettivi siano attribuiti alla competenza dei Comitati regionali del Lavoro composti dai Direttori della Direzione regionale del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL.         ]]>
info@codexa.it (di Mario Di Corato) Vigilanza e sanzioni Thu, 07 Oct 2010 15:36:38 +0000