PREVIDENZA non più SOCIALE - CSDDL.it - Centro Studi Diritto Dei Lavori Centro Studi Diritto dei Lavori - Bisceglie - A cura dell'Avv. Antonio Belsito e del Prof. Gaetano Veneto https://www.csddl.it/csddl/welfare/ Fri, 12 Mar 2021 13:02:08 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management it-it Circolare Inps n. 95 del 31.07.2014 https://www.csddl.it/csddl/previdenza-non-pi-sociale/circolare-inps-n.-95-del-31.07.2014.html https://www.csddl.it/csddl/previdenza-non-pi-sociale/circolare-inps-n.-95-del-31.07.2014.html

Decadenza dall’azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici e di adempimento delle prestazioni riconosciute solo in parte (art. 47 d.P.R n. 639/1970)

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info@codexa.it (Administrator) PREVIDENZA non più SOCIALE Mon, 01 Sep 2014 17:28:40 +0000
Atti del convegno del 19/09/2013 https://www.csddl.it/csddl/previdenza-non-pi-sociale/atti-del-convegno-del-19-09-2013.html https://www.csddl.it/csddl/previdenza-non-pi-sociale/atti-del-convegno-del-19-09-2013.html Atti del convegno del 19/09/2013

PREVIDENZA ED ASSISTENZA, OGGI

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dipierro@csddl.it ( Maria G.nna Pascali) PREVIDENZA non più SOCIALE Wed, 02 Oct 2013 18:06:53 +0000
Relazione seminario del 02/07/2013 https://www.csddl.it/csddl/previdenza-non-pi-sociale/relazione-seminario-dalla-persona-alla-persona-per-una-reale-integrazione-sociosanitaria-in-puglia.html https://www.csddl.it/csddl/previdenza-non-pi-sociale/relazione-seminario-dalla-persona-alla-persona-per-una-reale-integrazione-sociosanitaria-in-puglia.html Workshop del 2 luglio 2013

Dalla persona alla persona

Per una reale integrazione socio sanitaria in Puglia

Relazione introduttiva di Rocco Matarozzo

(Segretario Generale UIL Pensionati di Bari e di Puglia – Presidente A.D.A. – BA)

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info@codexa.it (Rocco Matarozzo) PREVIDENZA non più SOCIALE Fri, 30 Aug 2013 09:35:21 +0000
Responsabilità in caso di mesotelioma https://www.csddl.it/csddl/previdenza-non-pi-sociale/responsabilita-in-caso-di-mesotelioma.html https://www.csddl.it/csddl/previdenza-non-pi-sociale/responsabilita-in-caso-di-mesotelioma.html Anche la Corte di Appello di Milano sconfessa la teoria della trigger dose: tutti i datori di lavoro, e anche i produttori di materiali in amianto, sono responsabili in caso di mesotelioma 

di Ezio Bonanni 

La Corte di Cassazione, con la sentenza 24997 del 2012, depositata in data 21.06.2012, aveva già recepito il definitivo superamento di ogni incertezza circa la dose dipendenza del mesotelioma, e la rilevanza di qualsiasi esposizione all’amianto:  Quanto alle esposizioni extralavorative durante lo svolgimento dell’attività alle dipendenze della ditta M., secondo quanto riferito dai testi assunti (P.A. e B.A.), si trattò di esposizione alla lavorazione dell’eternit di modesta durata, del tutto occasionali e limitate a due sostituzioni della copertura del proprio garage e del capannone del B., comunque contestuali allo svolgimento, di durata continua ed stesa, dell’attività lavorativa alle dipendenze della ditta M.. Invece, quanto al periodo successivo (cioè, secondo l’imputazione, dal 21.6.1989 a 31.3.2003) all’esposizione dipendente dall’attività lavorativa alle dipendenze della ditta “M.” (svoltasi, ancora secondo l’imputazione, dal 16.9.1965 al 3.4.1989) risulta l’assoluzione dal medesimo reato dei due coimputati C.P. e L. alle cui dipendenze era la vittima. Ulteriori cause alternative dell’insorgenza del tumore non sono state provate: quindi, sotto il profilo eziologico, correttamente la stessa è stata ricondotta all’esposizione alle polveri di amianto cui fu sottoposto C.C. nel corso dell’attività lavorativa alle dipendenze della ditta M.. E ciò in linea con il principio secondo cui la responsabilità per gli eventi dannosi legati all’inalazione di polveri di amianto, pur in assenza di  dati certi sull’epoca di maturazione della patologia, va attribuita causalmente alla condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione aziendale, anche se per una parte soltanto del periodo di tempo di esposizione delle persone offese, in quanto tale condotta, con riguardo alle patologie già insorte, ha ridotto i tempi di latenza della malattia, ovvero con riguardo alle affezioni insorte successivamente, ha accelerato i tempi di insorgenza (cfr. Cass. pen. Sez. IV, n. 38991, del 10.6.2010, Rv. 248851). Infatti, quanto alla legge di copertura necessaria per la valutazione del nesso di casualità, la Corte territoriale ha correttamente adottato quella della “dose cumulativa” (v. pagg. 31 - 32 sent.), inducendo il protrarsi della esposizione alle polveri di amianto per la lunga durata della lavorazione presso la ditta M a ritenere che tale esposizione abbia influito sulla durata del periodo di latenza con accelerazione dello sviluppo del tumore”.

Soprattutto, non si può sorvolare sul fatto che “E’ stata al riguardo richiamata la letteratura scientifica sostanzialmente convergente sulla circostanza che nella base di induzione ogni esposizione ha un effetto causale concorrente, non essendo necessario l’accertamento della data dell’iniziale insorgenza della malattia e, pur non essendovi certezza circa la dose sufficiente a scatenare l’insorgenza del mesotelioma pleurico, è stato comunque accertato che il rischio di insorgenza è proporzionale al tempo e all’intensità dell’esposizione, nel senso che l’aumento della dose è inversamente proporzionale al periodo di latenza: insomma, la scienza medica riconosce un rapporto esponenziale tra dose cancerogena assorbita determinata dalla durata e dalla concentrazione dell’esposizione alle polveri di amianto e risposta tumorale”.

Anche una eventuale esposizione extralavorativa, e fermo l’onere della prova a carico del datore di lavoro, sia in sede penale che in sede civile, non esclude il nesso causale, poiché "ogni esposizione ha un ruolo causale concorrente" e deve ritenersi fondata e scientificamente dimostrata la teoria che risponde al "modello multistadio della cancerogenesi", che si traduce nella irrilevanza dei periodi nei quali i vari imputati hanno ricoperto le posizioni di garanzia rispetto alla patologia, e della responsabilità di ognuno di loro, per avere determinato un maggior rischio di insorgenza o quantomeno diminuito i tempi di latenza ed accelerato l’exitus e quindi con minori aspettative di vita della vittima.

La Corte di Cassazione, IV Sezione penale, con sentenza n. 33311 del 27.08.2012, oltre a confermare il fondamento della teoria multistadio della cancerogenesi, aveva rilevato come: Non assume rilievo decisivo l’individuazione dell’esatto momento di insorgenza della patologia (Sezione IV, 11.04.2008, n. 22165), dovendosi reputare prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul suo tempo di latenza, ampiamente motivata appare la statuizione gravata nella parte in cui giudicata inattendibile la teoria della cosiddetta trigger dose, assume che il mesotelioma è patologia dose dipendente. Correttamente la sentenza impugnata ha chiarito come da una conclusione scientificamente non contestabile dello studioso Irving Selikoff si era giunti ad elaborare l'inaccettabile tesi secondo la quale poichè l'insorgenza della patologia oncologica era causata anche dalla sola iniziale esposizione (c.d. "trigger dose" o "dose killer"), tutte le esposizioni successive, pur in presenza di concentrazioni anche elevatissima di fibre cancerogene, dovevano reputarsi ininfluenti. Trattasi di una vera e propria distorsione dell'intuizione del Selikoff, il quale aveva voluto solo mettere in guardia sulla pericolosità del contatto con le fibre d'amianto, potendo l'alterazione patologica essere stimolata anche solo da brevi contatti e in presenza di percentuali di dispersione nell'aria modeste. Non già che si fosse in presenza, vera e propria anomalia mai registrata nello studio delle affezioni oncologiche, di un processo cancerogeno indipendente dalla durata e intensità dell'esposizione. Ciò ha trovato puntuale conferma nelle risultanze peritali alle quali il giudice di merito ha ampiamente attinto. Infatti, la molteplicità di alterazioni innestate dall'inalazione delle fibre tossiche necessita del prolungarsi dell'esposizione e dal detto prolungamento dipende la durata della latenza e, in definitiva della vita, essendo ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole l'accelerazione della fine della vita. Pertanto, di nessun significato risulta l'affermazione che talune delle vittime venne a decedere in età avanzata. La morte, infatti, costituisce limite certo della vita e a venir punita e la sua ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia essa dolosa, che colposa.L'autonomia dei segnali preposti alla moltiplicazione cellulare, l'insensibilità, viceversa, ai segnali antiproliferativi, l'evasione dei processi di logoramento della crescita cellulare, l'acquisizione di potenziale duplicativo illimitato, lo sviluppo di capacità angiogenica che assicuri l'arrivo di ossigeno e dei nutrienti e, infine, la perdita delle coesioni cellulari, necessarie per i comportamenti invasivi e metastatici, sono tutti processi che per svilupparsi e, comunque, rafforzarsi e accelerare il loro corso giammai possono essere indipendenti dalla quantità della dose.Ciò ancor più a tener conto che l'accumulo delle fibre all'interno dei polmoni, continuando l'esposizione, non può che crescere, nel mentre solo col concorso, in assenza d'ulteriore esposizione, di molti anni, lentamente il detto organo tende a liberarsi delle sostanze tossiche, essendo stato accertato, dagli studi di Casale Monferrato, dei quali appresso si dirà, che l'accumulo tende a dimezzarsi solo dopo 10/12 anni dall'ultima esposizione”.

La Corte di Appello di Milano, nel recepire le istanze difensive dell’Avv. Ezio Bonanni, ha ritenuto di sconfessare le conclusioni del ctu medico legale, il quale aveva dichiarato di aderire alla teoria della c.d. “trigger dose” (dose grilletto), e che erano state accolte dal Giudice di primo grado il quale aveva rigettato la domanda.

La Corte di Appello di Milano ha condannato le società appellate a risarcire i danni sofferti dall’appellante in qualità di vedova del defunto, poiché avevano prodotto materiali in cemento amianto che la vittima quale artigiano ha acquistato e lavorato (e installato anche per conto delle società convenute quali committenti).

La colpa delle appellate risiede nel non avere disposto che l’artigiano fosse informato del rischio cui andava in contro e nel non abbattimento delle polveri, con norme di prevenzione tecnica e protezione individuale.

I danni della vedova “sopravvissuta al marito”, tenendo conto della “giovane età di 46 anni” e della “presumibile convivenza con il de cuius in vita di questi”, della “sofferenza psicologica e morale per la lunga malattia del marito, la perdita del giovane compagno di vita nonché suo primo referente affettivo ed esistenziale” hanno indotto il Collegio “che fa applicazione delle note tabelle dell’Osservatorio per la giustizia civile di Milano dell’aprile 2011 … a liquidare il danno non patrimoniale per la perdita del marito, nel congruo importo di € 200.000,00 in moneta del 04.2011, cui occorre aggiungere gli interessi compensativi”. 

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info@codexa.it (di Ezio Bonanni) PREVIDENZA non più SOCIALE Fri, 18 Jan 2013 10:59:23 +0000
Prescrizione dei contributi previdenziali https://www.csddl.it/csddl/previdenza-non-pi-sociale/prescrizione-dei-contributi-previdenziali.html https://www.csddl.it/csddl/previdenza-non-pi-sociale/prescrizione-dei-contributi-previdenziali.html PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

di Mario Di Corato 

Com’è noto la legge 8 agosto 1995, n.335, all’art. 3, commi 9 e 10, ha disciplinato il nuovo regime di prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali nel modo seguente:

a) i contributi relativi a periodi precedenti al 17 agosto 1995, si prescrivono in cinque anni dal 1° gennaio 1996. Qualora siano intervenuti atti interruttivi o siano state poste in essere procedure di recupero entro il 31 dicembre 1995, permane il termine decennale di prescrizione;

b) la denuncia del lavoratore o dei suoi aventi causa effettuata, successivamente al 1° gennaio 1996, entro cinque anni dalla scadenza del termine previsto per il versamento della  contribuzione non denunciata, consente la conservazione della prescrizione decennale.

L’interpretazione coordinata dei commi 9 e 10 del menzionato art. 3, necessaria a definire l’esatta applicazione della norma, ha dato luogo ad un lungo contrasto giurisprudenziale[1] che ha richiesto, anche da parte dell’Inps, l’adeguamento nel tempo delle disposizioni impartite in materia.

Con riferimento, in particolare, alla denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti l’Istituto con messaggio n. 8447 del 16.5.2012 ha chiarito che la stessa deve avvenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale e, solo ove questo accada, diventa operante il meccanismo dell’allungamento dei termini prescrizionali da cinque a dieci anni.

Ne consegue che una denuncia presentata dopo lo spirare del termine di cinque anni dalla scadenza per il versamento dei contributi non è atto idoneo a rendere operante il meccanismo suddetto e che, in nessun caso, potranno essere recuperati contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata l’ordinaria prescrizione quinquennale.

A titolo esemplificativo si chiarisce che, per contributi in scadenza a gennaio 2009, la prescrizione interviene a gennaio 2014.In presenza di una denuncia che interviene entro 5 anni dalla scadenza del contributo (per esempio a gennaio 2012), la prescrizione maturerà a gennaio 2019 (e cioè entro 10 anni dalla scadenza del contributo).

Le disposizioni dell’Inps ribadiscono che l’unica denuncia idonea ad attivare il meccanismo dell’allungamento dei termini prescrizionali da cinque a 10 anni è quella presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti all’Istituto. Il medesimo effetto non si determina in presenza di denunce presentate ad altri Enti ed in presenza di atti di iniziativa assunti da soggetti diversi, quali, per esempio, i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell’omissione contributiva. 

Fonti: Circolare Inps n. 31/2012 e messaggio Inps n. 8447 del 16.5.2012.



[1] Corte di Cassazione: Sezioni Unite – sentenza n. 5784 del 4.3.2008 e n. 6173 del 7.3.2008, Sezione civile n. 5811 del 10.3.2010 e n. 22739 del 9.11.2010.

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info@codexa.it (Mario Di Corato) PREVIDENZA non più SOCIALE Mon, 21 May 2012 15:37:58 +0000
Le pensioni: ieri, oggi, domani https://www.csddl.it/csddl/previdenza-non-pi-sociale/le-pensioni-ieri-oggi-domani.html https://www.csddl.it/csddl/previdenza-non-pi-sociale/le-pensioni-ieri-oggi-domani.html LE PENSIONI: IERI OGGI, DOMANI

Dall'intervento del Dott. Giovanni Di Monte, direttore regionale I.N.P.S. Bari al Convegno del 14 maggio 2012 a conclusione del corso di Diritto della Previdenza Sociale della facoltà di Giurisprudenza dell'Universitàò degli Studi di Bari

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info@codexa.it (di Giovanni Di Monde) PREVIDENZA non più SOCIALE Tue, 15 May 2012 15:12:40 +0000
Nuove disposizioni sui lavori usuranti https://www.csddl.it/csddl/previdenza-non-pi-sociale/nuove-disposizioni-sui-lavori-usuranti.html https://www.csddl.it/csddl/previdenza-non-pi-sociale/nuove-disposizioni-sui-lavori-usuranti.html NUOVE DISPOSIZIONI SUI LAVORI USURANTI 

di  Mario Di Corato 

In G.U. n. 276 del 26 novembre u.s. è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 20.9.2011 e la nota del 28.9.2011 che illustrano le nuove disposizioni ed indirizzi operativi in merito alla presentazione delle domande di pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti ed alle comunicazioni in materia.

In particolare il decreto semplifica ulteriormente la procedura delle comunicazioni alle quali le aziende dovranno attenersi prevedendo l’utilizzo di un solo modello informatico disponibile sul sito del Ministero del Lavoro sia per la comunicazione dell’inizio delle attività “a catena” sia per quella necessaria al monitoraggio ed alla rilevazione dei lavoratori che svolgono attività usuranti, che dovrà avvenire entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente.

Con la nota citata, invece, il Ministero ha fornito i primi indirizzi operativi per i datori di lavoro ai fini della compilazione del modello “LAV-US”, alla luce delle nuove disposizioni in materia.

Soggetti obbligati

Sono tutti i datori di lavoro che, a partire dall’anno 2011, svolgono le lavorazioni faticose e pesanti di cui all’art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 67/2011.

Le comunicazioni possono essere effettuate dai datori di lavoro o anche per il tramite dei soggetti abilitati dalla legge ad agire in nome e per conto.

Una volta compilato il modello LAV-US, attraverso le caselle di posta elettronica certificata, il Ministero del lavoro metterà a disposizione delle Direzioni provinciali del lavoro e delle Sedi INPS e INAIL, le comunicazioni ricevute dai datori di lavoro.

Lavoratori interessati

La domanda di accesso, da presentare alla Sede Inps, dovrà contenere: 

a) l’indicazione della volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio in parola; 

b) la specificazione dei periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative interessate;

c) la documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto.

Ricorsi amministrativi

In relazione alle istanze di accesso al beneficio dichiarate procedibili  ma escluse comunque dal beneficio, il lavoratore può promuovere, esclusivamente per motivi di merito ed entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17 del d.lgs. del 23 aprile 2004 n. 124. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni previsto per la sua decisione il ricorso si intende respinto.  

Fonti: Decreto Interministeriale del 20 novembre 2011 e nota del ministero del lavoro prot. 39/004724/06 del 28.11.2011

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info@codexa.it (di Mario Di Corato) PREVIDENZA non più SOCIALE Tue, 13 Dec 2011 15:48:31 +0000
Beneficio pensionistico per i dipendenti che hanno svolto lavori particolarmente pesanti ed usuranti https://www.csddl.it/csddl/previdenza-non-pi-sociale/beneficio-pensionistico-per-i-dipendenti-che-hanno-svolto-lavori-particolarmente-pesanti-ed-usuranti.html https://www.csddl.it/csddl/previdenza-non-pi-sociale/beneficio-pensionistico-per-i-dipendenti-che-hanno-svolto-lavori-particolarmente-pesanti-ed-usuranti.html BENEFICIO PENSIONISTICO PER I DIPENDENTI CHE HANNO SVOLTO LAVORI PARTICOLARMENTE PESANTI ED USURANTI 

di  Mario Di Corato 

Con Circolare n. 22/2011 il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative con particolare riguardo a coloro che, ai sensi dell’art. 2, co. 1 del D.lgs. n. 67/2011, sono tenuti a trasmettere la domanda di accesso al beneficio entro il 30 settembre 2011, in quanto abbianogià maturato o maturino i requisiti agevolati di cui all’art. 1 entro il 31 dicembre 2011”. 

1. Lavoratori interessati

Ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 67/2011, possono esercitare, a domanda, il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

a)    lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2  del decreto del Ministro del lavoro 19.5.1999;

b)    lavoratori notturni che possono far valere una determinata permanenza di cui al D.lgs. n. 66/2003;

c)    lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”;

d)    conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto. 

1.1.        Lavori usurantiRelativamente ai lavoratori di cui alla lettera a), gli stessi devono essere stati impegnati nei seguenti lavori: 

-  Lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di  prevalenza e continuità; 

-   Lavori in cassoni ad aria compressa; 

-   Lavori svolti dai palombari; 

-   Lavori ad alte temperature; 

-  Lavorazioni del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; 

-   Lavori eseguiti in spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo;

-   Lavori di asportazione dell’amianto. 

1.2.        Lavoratori notturniAppartenenti alle seguenti categorie:

a)    lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero non inferiore a 64 giorni all’anno.

b)    Lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

1.3.       Lavoratori addetti alla c.d. linea catena

Appartengono i lavoratori alle dipendenza di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione Inail, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo. 

1.4.      Conducenti di veicoli

Sono i conducenti di veicoli pubblici di capienza complessiva non inferiore a 9 posti. 

2. Condizioni per l’esercizio del diritto

 Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori interessati abbiano svolto una delle suddette attività per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni. 

3. Misura  del beneficio

 Il beneficio pensionistico previsto consiste nell’anticipazione dell’età anagrafica richiesta per l’accesso alla pensione di anzianità di 3 anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalle Tabella A e B allegate alla legge n. 247 del 2007. 

4.   Presentazione della domanda di accesso al beneficio   

Il lavoratore deve trasmettere alla Sede Inps la domanda (disponibile sul sito internet www.Inps.it) unitamente alla documentazione necessaria entro il 30 settembre 2011 per coloro che hanno già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011.Le domande, comunque, già presentate sono da ritenersi utilmente acquisite dall’Inps. Tutta la documentazione dovrà risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività e non può essere sostituita da dichiarazioni rilasciate “ora per allora”.

Eventuali copie della documentazione dovranno essere convalidate entro 30 gg. dalla presentazione.Così pure eventuali integrazioni alla domanda già presentata dovranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2011.                              

Fonti: Circolare 16762 e 12693 del 25.8.2011 dell’Inps

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info@codexa.it (di Mario di Corato) PREVIDENZA non più SOCIALE Tue, 30 Aug 2011 07:50:05 +0000
Più tutele previdenziali per i dipendenti degli studi professionali https://www.csddl.it/csddl/previdenza-non-pi-sociale/pi-tutele-previdenziali-per-i-dipendenti-degli-studi-professionali.html https://www.csddl.it/csddl/previdenza-non-pi-sociale/pi-tutele-previdenziali-per-i-dipendenti-degli-studi-professionali.html PIU’ TUTELA PREVIDENZIALE PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI 

di Mario Di Corato 

 Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 10 dell’8 marzo 2011 ha espresso parere positivo in merito alla estensione della mobilità prevista dalla legge 223/91 ai dipendenti degli studi professionali, in caso di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell’attività.

 

Il parere del Ministero sull’interpello sollevato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e da Confprofessioni cambia gli orientamenti dei centri per l’impiego che spesso non vogliono iscrivere nelle liste di mobilità questi dipendenti, perché non licenziati da “imprese”.

 

Infatti l’art. 4 della legge 236/93 indica come destinatari dell’iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di lavoro, che occupano anche meno di 15 dipendenti, quando il licenziamento è per giustificato motivo oggettivo riconducibile a riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività lavorativa.

Il riferimento all’impresa e non al datore di lavoro ha fatto sì che ai dipendenti licenziati dagli studi non fosse consentita l’iscrizione nelle liste.  Tuttavia, aggiunge il Ministero, la normativa va ora reinterpretata alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia  della comunità europea  nella causa C/32 del 16 ottobre 2003. La sentenza afferma che "occorre incentrarsi su una nozione intesa in senso ampio di datore di lavoro, superando quindi lo stretto ambito della nozione di imprenditore e intendendo con quest’ultima qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato".  

Pertanto, in linea con questo nuovo orientamento il Ministero ritiene che anche ai  datori di lavoro qualificabili come studi professionali si estende la disciplina sulla procedura di mobilità con la conseguenza che i dipendenti degli studi stessi, licenziati per riduzione di personale, hanno diritto a iscriversi nelle liste di mobilità c.d. non indennizzata, al fine di poter usufruire di una assunzione agevolata in caso di nuova occupazione.

 

Riguardo, invece, all’ulteriore questione concernente la possibile fruizione anche per i lavoratori di cui sopra delle risorse finanziarie destinate all’erogazione dei c.d. ammortizzatori sociali in deroga, ai fini della  percezione del beneficio della indennità di mobilità in deroga, viene precisato che i dipendenti in questione devono avere i requisiti previsti dalla normativa generale di cui all’art. 16, co.1, L. 223/91: la ricorrenza di un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato e la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

 

 

Fonti: Interpello n.10/2011 – lettera Ministero Lavoro n.25/1/0003178 del 8.3.2011

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info@codexa.it (di Mario Di Corato) PREVIDENZA non più SOCIALE Mon, 14 Mar 2011 17:24:26 +0000
I nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale https://www.csddl.it/csddl/previdenza-non-pi-sociale/i-nuovi-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale.html https://www.csddl.it/csddl/previdenza-non-pi-sociale/i-nuovi-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale.html               I NUOVI REGOLAMENTI COMUNITARI DI SICUREZZA SOCIALE

 

                                                             di Mario Di Corato                    

 

Il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale (nn. 987 e 988 del 2009), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L. 284 del 30.10.09, che riguardano il coordinamento dei sistemi previdenziali esistenti nei Paesi membri.

I nuovi regolamenti sostituiscono la normativa CEE (regolamenti nn.1408/71 e 574/72) eliminando il sistema dei formulari cartacei tra Stati e l’introduzione dello scambio telematico delle informazioni e delle domande di prestazione.

La base giuridica è l’art. 48 del Trattato di Lisbona – entrato in vigore il 1° dicembre 2009 - che ha lo scopo di garantire i diritti di sicurezza sociale ai cittadini che si spostano da uno Stato all’altro.

Con i nuovi regolamenti vi è un rafforzamento dei principi di:

-         Unicità della legislazione applicabile;

-         Parità di trattamento

-         Totalizzazione dei periodi assicurativi.

-         Semplificazione e velocizzazione delle procedure.

E’ prevista inoltre una procedura di dialogo e conciliazione nei casi di disaccordo tra le Istituzioni. Nelle more della decisione si applica in via provvisoria la legislazione dello Stato di residenza.

In tale ottica l’INPS è stata chiamata a svolgere un ruolo determinante quale “punto d’accesso” per l’Italia anche delle pratiche riguardanti le altre Casse previdenziali italiane.

Il campo di applicazione riguardano le prestazioni di malattia e maternità, gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, gli assegni in caso di morte, le prestazioni pensionistiche di invalidità, vecchiaia e superstiti,  disoccupazione, pensionamento anticipato, prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.

I nuovi regolamenti si applicano anche ai regimi speciali gestiti da INPGI, ENPALS, INPDAP e CASSE PROFESSIONALI.

I nuovi regolamenti non si applicano ai seguenti Stati: Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

Le informazioni attualmente disponibili contenute nei nuovi formulari sono le seguenti:

per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, giova ricordare che al titolare di pensione, liquidata in applicazione della normativa comunitaria, deve essere garantito, nello Stato in cui risiede, un importo non inferiore a quello della prestazione minima prevista dalla legislazione di tale Stato.

Ogni Istituzione che nel corso dell’istruttoria di una domanda di pensione rilevi che l’interessato ha diritto ad una prestazione autonoma liquida tale prestazione senza indugio. Tale prestazione è da considerarsi provvisoria sino a quando l’importo non viene modificato con il completamento della fase istruttoria della domanda.

Disposizioni particolari sono previste per le pensioni di invalidità. In questi casi la domanda di pensione deve essere presentata all’Istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona era soggetta al momento dell’insorgere dell’incapacità al lavoro, seguita da invalidità, o dell’aggravamento; può, in alternativa, essere presentata all’Istituzione del luogo di residenza che la inoltra all’Istituzione competente.

Nelle disposizioni transitorie è inserita la norma relativa al riesame di pratiche già definite. Tale norma prevede che le prestazioni già liquidate possono a domanda essere revisionate in base alla nuova regolamentazione. Se la domanda è presentata entro due anni da decorrenza sarà 1° maggio 2010; se la domanda è presentata dopo due anni la decorrenza sarà fissata dalla data di presentazione della domanda (artt. 93-94 reg. 987/2009).

Per le prestazioni di malattia la persona assicurata in Italia che venga colpita da evento morboso nel periodo di dimora o di residenza in un altro Stato membro è tenuta a rivolgersi al medico dello Stato membro di dimora o di residenza per ottenere la prescritta certificazione e trasmetterla con le modalità previste dalla legislazione italiana alla sede INPS e al datore di lavoro.

Diversamente il lavoratore comunitario colpito da evento morboso durante la residenza o dimora in Italia: invia la certificazione all’Istituzione competente oppure presenta detto certificato e la domanda di prestazione all’ASL di competenza che li trasmetterà all’Istituzione estera competente.

Per quanto concerne l’assistenza sanitaria ai pensionati e ai loro familiari, i costi sono a carico dello Stato che eroga la pensione se questo è anche lo Stato di residenza. In assenza di copertura sanitaria da parte dello Stato membro di residenza i costi sono a carico dello Stato che eroga la pensione.

In caso di corresponsione di più pensioni i costi sono a carico dello Stato membro alla cui legislazione il titolare è stato più lungamente soggetto o soggetto da ultimo.

In materia di prestazioni di disoccupazione,  i periodi esteri possono essere cumulati per il perfezionamento del diritto sia alla disoccupazione ordinaria sia ai trattamenti speciali in agricoltura.

Le principali innovazioni riguardano:

-  l’estensione del campo di applicazione ai regimi di disoccupazione per i lavoratori autonomi;

- un coordinamento più stretto tra i regimi di assicurazione contro la disoccupazione e tra gli uffici  del lavoro degli Stati membri;

-  mantenimento del diritto alle prestazioni per tre mesi per i disoccupati che si recano in un altro Stato membro in cerca di occupazione;

Invece i periodi esteri non possono essere cumulati per perfezionare il diritto alla indennità di mobilità  ; mentre  possono essere cumulati per perfezionare il diritto al prolungamento della indennità di mobilità.

     

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info@codexa.it (di Mario Di Corato) PREVIDENZA non più SOCIALE Thu, 05 Aug 2010 09:08:12 +0000