Politica attiva del lavoro e contrasto alla povertà. Il Reddito di Cittadinanza

  1. Normativa, definizione, funzionamento del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza è stato presentato come una delle principali rivoluzioni sociali nelle strategie di sostegno al reddito e contrasto alla povertà.

Ormai a 4 anni dall’entrata in vigore di questa misura è interessante procedere ad una riflessione sull’istituto.

Se ci connettiamo utilizzando il seguente link https://www.redditodicittadinanza.gov.it/,  in apertura così si legge “Se sei momentaneamente in difficoltà, il Reddito di cittadinanza ti aiuta a formarti e a trovare lavoro permettendoti così di integrare il reddito della tua famiglia.
Il Reddito di cittadinanza ha inoltre l’obiettivo di migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, aumentare l’occupazione e contrastare la povertà e le disuguaglianze.”

E ancora, in risposta alla domanda Cos’è il Reddito di cittadinanza?, si legge: “Integrazione al reddito: Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari; Patti per il lavoro: Il Reddito di cittadinanza è associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale. Percorsi personalizzati: Come stabilito dal DL 4/2019, i cittadini possono richiederlo a partire dal 6 marzo 2019, obbligandosi a seguire un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e di inclusione sociale.”

Occorre prendere le mosse dal decreto legge n. 4 del 2019 che ha introdotto gli istituti del Reddito e della Pensione di Cittadinanza, quali “misure fondamentali di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, con decorrenza 1° aprile 2019”, andando in tal modo a prendere il posto della precedente misura nota come Reddito di inclusione (Rei).

Si presenta, quindi, come” uno strumento che mira non solo ad integrare il reddito”, ma anche “a garantire ulteriori finalità inclusive, quali ad esempio favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.

La normativa precisa che se il nucleo familiare beneficiario della misura è composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni la misura prende il nome di Pensione di Cittadinanza.

La legge di bilancio 2022 ha in parte modificato la previgente normativa, andando, fra le altre cose, a configurare il RdC come “sussidio di sostentamento per le persone comprese nell’elenco dei poveri, con la conseguente impignorabilità”.

Con riferimento ai requisiti, la legge prevede il possesso di requisiti legati alla residenza, requisiti reddituali e patrimoniali.

Entrando nello specifico, con riferimento ai Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente deve essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni:

  • italiano o dell’Unione Europea;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso;
  • cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario – come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 – titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • titolare di protezione internazionale.

È, inoltre, necessario essere residente[1] in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Con riferimento ai Requisiti economici, il nucleo familiare[2] deve essere in possesso di:

  • un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
  • un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);
  • un valore del reddito[3] familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro[4].

La legge prevede altresì che “è’ causa ostativa al beneficio la condizione dell’essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.”.

Il Legislatore ha precisato che il RdC è “compatibile con il godimento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. L’importo dell’assegno è determinato tenendo conto attraverso una scala di equivalenza del numero di componenti il nucleo familiare”[5].

La legge stabilisce  l’importo[6]  del beneficio e precisa che lo stesso possa essere percepito per un periodo di diciotto mesi, rinnovabile a condizione che lo stesso venga sospeso[7] per un mese.  Si prevede, inoltre, la sospensione dell’erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza a seguito di specifici provvedimenti dell’autorità giudiziaria penale.

 Lo strumento di erogazione del beneficio economico è la cd. Carta[8] Rdc , che può essere utilizzata “sia  per soddisfare le esigenze previste per la carta acquisti,  sia per prelevare contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individuo singolo, sia per effettuare il bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell’intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste dal presente provvedimento per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà”.

Il Ministero precisa che “l’erogazione del Reddito di cittadinanza è subordinata alla dichiarazione, da parte dei componenti[9] il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro – che, come specificato dalla legge di bilancio 2022, si configura anche in caso di domanda da parte dell’interessato all’INPS -, nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l’inclusione sociale (nel caso in cui, rispettivamente, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa ovvero siano complessi e multidimensionali). La legge di bilancio 22 specifica che tali Patti prevedano necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgersi in presenza”.

E ancora “tra gli obblighi in capo al beneficiario vi è quello di accettare almeno una di due offerte di lavoro[10] congrue (come disposto dalla legge di bilancio 2022, in luogo delle tre originariamente previste), definite tali sulla base di criteri temporali e di distanza (che diventano meno selettivi in relazione al numero di offerte rifiutate).  La legge di bilancio 2022 ha specificato che “la ricerca attiva del lavoro – condizione necessaria per la fruizione del RdC – è verificata presso il centro per l’impiego in presenza, con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio”.

Nelle ipotesi di violazione degli obblighi che scaturiscono dal riconoscimento e godimento del RdC  il Legislatore ha disciplinato diverse sanzioni, graduate in base alla natura della violazione sino a configurare, nei casi più gravi, la pena della reclusione fino a sei anni.

Il Legislatore per incentivare l’occupazione dei percettori di RdC ha previsto diversi  incentivi[11] “(consistenti nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore fino ad un massimo di 780 euro mensili) a favore dei datori di lavoro privati e degli enti di formazione accreditati per le assunzioni, come disposto dalla legge di bilancio 2022, a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato o anche mediante contratto di apprendistato, di soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza, nonché in favore dei beneficiari del Rdc che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 36 mesi di fruizione del RdC”.

La legge di bilancio 2022 riconosce alle Agenzie per il lavoro il 20 per cento dell’incentivo previsto per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione.  

L’art. 8, comma 4, del D.L. 4/2019 riconosce ai beneficiari del Rdc “un beneficio addizionale (in un’unica soluzione) corrispondente a sei mensilità di RdC (nel limite massimo di 780 euro mensili) nel caso di avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC. In attuazione della citata disposizione, il DM 12 febbraio 2021 ha disciplinato le modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza di tale beneficio addizionale”.

Il Ministero in materia di compatibilità del RdC con altri istituti di supporto al reddito del nucleo familiare (si pensi alla NASpI e alla DIS-COLL) ha previsto che “non vi è incompatibilità mentre in linea di massima comportano un taglio dell’importo del RdC tutti i benefici già percepiti che richiedono la prova dei mezzi (il calcolo dell’ISEE o la valutazione del reddito) e che quindi aumentano il reddito disponibile del nucleo familiare. Per espressa previsione normativa, il cd bonus bebè rimane escluso dalle prestazioni che comportano la suddetta riduzione”.

Sembrerebbe dalla lettura della normativa che l’istituto del reddito di cittadinanza sia uno strumento di rafforzamento delle politiche attive del lavoro, valorizzando il reinserimento occupazionale e la premialità nei casi di avvio di una attività lavorativa autonoma o di una impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 36 mesi di fruizione del Reddito di Cittadinanza.

Da qui, proprio per  favorire il reinserimento occupazionale dei beneficiari di Rdc, si prevede l’adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, triennale e aggiornabile annualmente, che “individua specifici standard di servizio per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del RdC”[12].

E’ importante in questa sede fare un accenno alle risorse impiegate per mettere a fuoco la portata del Reddito e della Pensione di Cittadinanza:  la legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 479-481) ha stanziato un importo complessivo pari a 40 milioni di euro dal 2020[13], stanziamento ulteriormente incrementato di 1.210 mln di euro per il 2021 (di cui 1.010 mln dall’art. 11 del D.L. 41/021 e 200 mln dall’art. 11, c. 13, del D.L. 146/2021)[14].

Si può concludere che si è trattato sicuramente di un importante investimento nel welfare e che le aspettative generate dall’istituto del Reddito e della Pensione di Cittadinanza sono state sicuramente alte, non solo in termini di integrazioni del reddito delle famiglie, ma anche e soprattutto in termini di reinserimento lavorativo.

C’è da chiedersi se e in che misura ha avuto luogo il reinserimento lavorativo e il supporto dato con gli strumenti per affrontare le varie vulnerabilità, al fine di valutare le misure attivate in maniera complessiva.

  1. Osservazioni

Molto si è detto sul reddito di cittadinanza. L’intervento di sostegno, soprattutto se visto alla luce degli ultimi eventi mondiali quali la Pandemia Covid-19, sicuramente deve essere considerato uno strumento che ha sostenuto e supportato nuclei familiari resi maggiormente vulnerabili dalle conseguenze della Pandemia.

Tuttavia, non è possibile non metter in evidenza alcuni rilievi.

Il primo: i cosiddetti PUC “Progetti di Utilità Collettiva”[15], strumento pensato affinchè il nucleo percettore, salvo i casi di esonero possa contribuire alla utilità collettiva, aderendo ai progetti promossi dai Comuni di residenza o da soggetti del terzo settore e svolgere attività a beneficio della comunità per un monte ore compreso far 8 e 16 settimanali.

L’intuizione è positiva. Tuttavia la realtà ne tradisce le finalità e le aspettative.

Andando nel concreto, il PUC può essere attivato dall’Ambito Territoriale Sociale, in caso di delega da parte dei Comuni aderenti, ovvero dai Servizi Sociali o, ancora, dai Centri per l’Impiego.

In primo luogo si osserva un ritardo generalizzato nello svolgimento dei colloqui con i beneficiari, il che ha comportato che l’abbinamento dei beneficiari ai Puc, in molti casi, è avvenuto e avviene quando il beneficio è già percepito da diversi mesi e, in alcuni casi, è persino in scadenza.

Inoltre, si è registrata una tendenza diffusa da parte dei beneficiari a produrre giustificativi che comportano l’esonero dallo svolgimento del Puc.

Pertanto, a fronte di numerosi nuclei che beneficiano della misura nelle comunità, di fatto è possibile affermare che solo una minima parte dei nuclei percettori ha contribuito e contribuisce alla utilità collettiva.

E questo dato ha generato un doppio effetto boomerang: da un lato chi percepisce e contribuisce con il PUC si chiede perché solo in pochi lo facciano; dall’altro la misura viene percepita dalla sensibilità collettiva come un dare un sostegno economico a singoli, senza che la collettività ne benefici.

Bisognerebbe probabilmente rivedere il meccanismo di funzionamento dei PUC, per esempio riconoscendo direttamente ai Comuni la possibilità di effettuare l’abbinamento ai propri progetti dei cittadini residenti che percepiscano il Reddito di Cittadinanza e non rientrino nella casistica di esonero.

Regione Puglia ha sostenuto nuclei tramite la misura del RED “Reddito di Dignità”[16], che si basa sullo svolgimento di un tirocinio da parte del beneficiario documentato e rendicontato al fine di ottenere l’erogazione del beneficio economico, prevedendo delle ipotesi di esonero dallo svolgimento del tirocinio, ma solo in casi particolari.

Di fatto, nel caso del RED, la maggior parte dei percettori ha svolto il tirocinio al fine di ottenere il beneficio, cosa che ha generato soddisfazione in chi ha percepito il beneficio, in quanto valorizzato nelle sue abilità e, al contempo, ha generato feedback positivi nella comunità che vede il contributo dato dai percettori della misura al bene comune.

Senza correre il rischio di cadere in sterili generalizzazioni, è significativo esaminare alcuni numeri pubblicati dall’Osservatorio Inps sul Reddito di cittadinanza non è possibile non fare alcune considerazioni.

L’Osservatorio Inps ha riportato i dati aggiornati al 15 aprile 2022, relativi ai nuclei percettori di RdC e PdC negli anni 2019-2022.

“I dati relativi ai primi tre mesi del 2022 riferiscono di 1.473.045 nuclei percettori di almeno una mensilità di RdC/PdC, con 3.267.007 persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 559,09 euro.

Tra gennaio e marzo 2022 è stato revocato il beneficio a 18.369 nuclei e sono decaduti dal diritto 144.586 nuclei.

marzo 2022 i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono 1.054.375 (91%) mentre i nuclei beneficiari di Pensione di Cittadinanza sono 98.845 (9%), per un totale di 1.153.220 nuclei.

Tale composizione varia in virtù della zona geografica: i nuclei percettori di RdC, rispetto ai nuclei percettori di PdC, hanno un peso minore nelle regioni del Nord, maggiore al Centro e soprattutto nel Sud e Isole.”.

Di fatto, osservando le percentuali di distribuzione di numero di nuclei richiedenti RDC/PDC per anno e per Regione, emergono i seguenti dati:

AREA GEOGRAFICA

ANNO 2019

ANNO 2020

ANNO 2021

ANNO 2022

NORD

28,2%

25,8%

27,1%

22%

CENTRO

16,3%

16,3%

17,3%

16%

SUD E ISOLE

55,5%

58%

55,6%

62%

Non si rileva invece molta differenza nell’importo medio mensile che di fatto per l’Italia si attesta sui €.553,68, come da Tavola 1.2 del dossier Reddito/pensione di cittadinanza- Osservatorio Statistico, pubblicato dall’Inps lo scorso 14.06.2022[17], come da Tavola sottostante che si riporta qui di seguito:

Regione e
Area geografica

Anno 2021
(Gennaio – Dicembre)

Anno 2022
(Gennaio – Maggio)

Numero
nuclei

Numero persone coinvolte

Importo
medio
mensile

Numero
nuclei

Numero persone coinvolte

Importo
medio
mensile

Piemonte

98.248

195.481

513,68

82.390

160.497

521,92

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

1.560

3.035

415,24

1.159

2.111

426,87

Lombardia

157.991

324.081

472,75

121.022

246.320

480,69

Trentino-Alto Adige/Südtirol

6.395

14.759

384,15

5.149

11.524

415,81

Veneto

48.292

97.252

436,79

38.571

74.158

454,07

Friuli-Venezia Giulia

15.764

28.385

427,63

13.167

22.528

433,30

Liguria

37.117

70.724

491,88

30.230

56.217

494,05

Emilia-Romagna

58.045

119.995

447,58

47.402

93.333

462,58

Toscana

60.285

124.562

464,73

49.176

97.159

476,31

Umbria

17.389

35.953

501,10

14.227

28.623

502,35

Marche

22.838

48.415

464,37

18.603

37.914

479,01

Lazio

187.475

378.786

526,21

165.620

327.252

530,16

Abruzzo

33.916

69.623

516,20

29.617

59.030

523,73

Molise

9.282

18.949

522,94

7.948

16.105

527,27

Campania

360.178

922.584

618,34

329.564

831.982

620,29

Puglia

157.090

362.634

551,12

142.679

324.817

553,97

Basilicata

14.362

28.662

490,81

12.960

25.398

507,11

Calabria

111.369

249.934

542,19

101.007

224.719

550,73

Sicilia

308.198

733.419

595,09

285.620

670.774

599,94

Sardegna

65.741

128.918

515,04

58.924

113.301

517,69

Italia

1.771.535

3.956.151

546,17

1.555.035

3.423.762

553,68

Nord

423.412

853.712

473,75

339.090

666.688

483,59

Centro

287.987

587.716

507,28

247.626

490.948

514,13

Sud e Isole

1.060.136

2.514.723

581,61

968.319

2.266.126

586,14

​Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [18] ha reso noto che “sono 198mila i percettori di Reddito di cittadinanza che nell’ambito del Programma Garanzia Occupazione Lavoro (GOL) sono stati instradati verso percorsi di inserimento lavorativo e di aggiornamento o riqualificazione delle competenze. Si tratta di circa due terzi del totale dei percettori convocati e che hanno aderito al programma GOL. Sono oltre 47mila invece, i fruitori del reddito per cui è stata individuata e concordata un’attività formativa da svolgere”[19].

Il Ministero ha altresì chiarito[20] che i dati relativi ai beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC) indirizzati ai Servizi per il lavoro al 31 dicembre 2022 si riferiscono ai beneficiari che risultano ancora percepire il beneficio al 31 dicembre 2022 . “Si tratta di una popolazione complessiva di oltre 998mila beneficiari, ovvero oltre 78mila in più rispetto al primo semestre 2022 ma 194mila in meno rispetto a dicembre dell’anno 2021 . Dei 998mila beneficiari al 31 dicembre 2022, il 72,6%, pari a più di 725mila individui, è soggetto alla sottoscrizione del Patto per il lavoro4 . La Tabella 1 indica i dati complessivi e per ripartizione territoriale, mentre i dati per singola regione sono riportati nella Tavola 1 dell’Allegato statistico.”[21].

 Il numero dei beneficiari complessivamente transitati ai Servizi per l’impiego dall’entrata in vigore della legge è pari a poco più di 2milioni 215mila.

“La parte restante di beneficiari si suddivide fra gli esonerati dagli obblighi di condizionalità (il 9,2%), i rinviati ai Servizi sociali (2,4%) e gli individui con una occupazione attiva5 . La quota maggiore di beneficiari si registra nella ripartizione meridionale (46,3%) cui fa seguito l’area delle Isole della quale fa parte un quarto degli individui in misura. Percentuali simili si rilevano anche considerando i soli soggetti al Patto per il lavoro, per i quali, anzi, si rileva una ulteriore accentuazione dei valori: nel Sud sono infatti il 49,3% (oltre 357mila) gli individui che devono sottoscrivere il Patto, mentre nelle Isole tale quota si assesta al 26,8%, valore corrispondente a oltre 194mila beneficiari. Campania e Sicilia sono i due territori che raccolgono la percentuale maggiore di beneficiari con valori rispettivamente del 26,7% e del 22,3%. Nell’insieme, le due Regioni assommano dunque il 49% del totale degli individui in misura ed un altro 23,9% risiede in Puglia, in Calabria e nel Lazio. Il restante 27,1% di beneficiari si suddivide fra le altre 14 Regioni e 2 Province Autonome”[22] .

Tante le riflessioni possibili sul Reddito di Cittadinanza, sia in positivo che in negativo.

Recenti le criticità emerse in sede di Commissione UE con riferimento al requisito previsto dei 10 anni di residenza per i cittadini UE, i lundosoggiornanti extraUE  e i titolari di protezione internazionale, requisito che secondo la Commissione EU “discriminerebbe cittadini Ue, lungosoggiornanti extraUe e titolari di protezione internazionale”, ragion per cui è stata avviata una procedura d’infrazione contro l’Italia, per le motivazioni che si leggono nella  nota della Commissione[23].

E’ evidente che attivare misure di politica attiva di contrasto alla povertà non è facile né immediato.

Tuttavia, non possiamo non rilevare che l’italia si è munita di specifici strumenti ultima insieme alla Grecia[24] per contrastare la povertà, molti anni dopo l’Inghilterra[25], primo Paese a dotarsi di misure in tal senso.

Questo è un primo dato su cui riflettere: il ritardo di anni comporta una situazione molto più complessa da affrontare, peggiorata dalla recente Pandemia Covid e Guerra nella vicina Ucraina.

Il ritardo, tuttavia, non può rappresentare una giustificazione e richiede, al contrario, maggiore prontezza nella misurazione dei risultati concreti che gli strumenti normativi in atto stanno dando, nella consapevolezza che non tutti sono misurabili nel breve tempo.

Se prendiamo in prestito dal premio Nobel Lèvinas il concetto di POVERTA’ il discorso diventa ancora più articolato: dobbiamo misurare non solo i risultati in termini di effettivo inserimento lavorativo dei beneficiari al fine di raggiungere una autonomia tale da non cadere nella trappola dell’assistenzialismo; ci dobbiamo preoccupare di misurare anche i risultati che puntano al superamento delle vulnerabilità e alla possibilità di superare la POVERTA’ intesa in senso lato.

Lo scorso 4 maggio è stato approvato il decreto legge n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Urge che i correttivi siano misurati sui reali impatti degli istituti adottati, nello spirito di migliorare le politiche, stante già il ritardo di partenza dell’Italia, evitando il rischio di mettere in atto cambi di strategie dettati talvolta da ragioni che poco hanno a che fare con l’impatto reale sui beneficiari.

Al concetto di POVERTA’  bisogna approcciarsi in maniera multidimensionale e integrata, nella consapevolezza che solo con un approccio di questo tipo si parte dal presupposto che la povertà è la difficoltà di accedere a 4 ordini di beni comuni: materiali, sociali e di salute, educativi ed esistenziali.

Non è errato, come hanno invitato a fare di recente diversi studiosi, rapportarsi alla povertà con un approccio che vede le persone oltre la loro vulnerabilità.

Affrontare la povertà in un binomio indissolubile con il concetto di vulnerabilità permette di spostare il problema sulle interazioni fra la persona e il contesto, e non invece di identificare la povertà con la persona, commettendo l’errore di identificare il problema con la persona in quanto tale.

In tal modo la partecipazione del soggetto vulnerabile al processo di cambiamento diventa l’unica via possibile per il superamento dello stato di povertà: il contributo economico diventa il mezzo degli istituti che il Legislatore introduce, ma il fine resta il cambiamento della singola persona o della famiglia che beneficiano delle misure.

E non sarebbe male, come suggerisce il prof. Andrea Petrella[26], applicare anche alle politiche attive del lavoro  le 6 caratteristiche che Italo Calvino suggerisce nel suo capolavoro “Lezioni americane”: leggerezza, concretezza, molteplicità, visibilità, esattezza e rapidità.

Tradotto in termini semplici una Politica del welfare e del lavoro che sia attenta ad adottare strumenti normativi leggeri (la sottrazione spesso è più efficace dell’addizione), rapidi (capaci di intervenire senza impiegare tempi troppo lunghi di reazione che rischiano di essere anacronistici), esatti (tramite un linguaggio preciso, un disegno ben definito e lungimirante), visibili (adottando azioni di promozione, riconoscimento e informazione), molteplici (avendo a cuore la multidisciplinarità, la multidimensionalità e la multiprofessionalità), concreti, con un ancoraggio ai territori e capaci di cogliere le peculiarità delle diverse realtà.

E’ del 4 settembre u.s. il decreto n.272 che prevede, fra le altre disposizioni, che “le coperture assicurative per la partecipazione ai PUC sono state estese ai beneficiari Rdc che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 che aderiscono volontariamente ai PUC per un periodo massimo di sei mesi e ai beneficiari del Supporto formazione lavoro che partecipino volontariamente ai PUC nelle more della definizione del decreto di cui all’articolo 6 comma 5-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48[27].”.

La nuova misura SFL (Supporto Formazione e Lavoro) prevista dall’art. 6, comma 5 bis del DL 48/23 mette il contributo economico in stretta correlazione allo svolgimento di attività di qualificazione e formazione, compresa la partecipazione ai PUC.

Sarà il tempo che ci permetterà di osservare gli effetti e le ricadute che i nuovi istituti avranno sulla realtà nella lotta alla povertà intesa come vulnerabilità non solo economica ma anche sociale e, conseguentemente, esistenziale.

Nel frattempo ricordiamo di avere 2 pilastri infallibili cui ispirarci sempre: l’art. 1 e l’art. 3 della nostra Carta Costituzionale. Il lavoro come pilastro della democrazia e l’uguaglianza perché tutti possano contribuire alla crescita economica e spirituale della nostra democrazia.

Ripartire dalle fondamenta della nostra Costituzione è una garanzia perché il Legislatore abbia a cuore la crescita della comunità e della democrazia, spesso messe a dura prova in questi tempi.

 

[1] Con riferimento alla verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno da parte dei comuni, la legge di bilancio 2022 prevede che “essi effettuino a campione, all’atto della presentazione dell’istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l’accesso al Rdc e sull’effettivo possesso dei requisiti; si prevede una procedura di raccordo tra INPS, Comuni e Anagrafe nazionale della popolazione residente, al fine di incrociare i dati a disposizione di ciascun ente nella fase di verifica delle domande per l’accesso al beneficio”.

[2] In relazione alla definizione di nucleo familiare, si specifica che “il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare ricorrendo determinate condizioni (minore di 26 anni, a loro carico, non è coniugato e non ha figli) e che i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente al 1° settembre 2018, l’eventuale cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale”.

[3] Per il 2021, il decreto Sostegni (art. 11 del D.L. 41/2021) ha previsto “la possibilità di stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui (in luogo dei 6.000 previsti dalla normativa generale, moltiplicati per la scala di equivalenza); in tali casi si dispone non la decadenza dal beneficio, ma la sua sospensione per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore, fino ad un massimo di sei mesi.”.

[4] “Relativamente ai requisiti economici appena elencati, i cittadini di Paesi extracomunitari devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana. Non è richiesta tale certificazione:

  • ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
  • qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
  • ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea dove è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni. L’elenco dei Paesi rientranti in questa casistica sarà definito in un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Inoltre è espressamente previsto che per accedere alla misura nessun componente del nucleo familiare possieda:

  • autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005)”.

[5] La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti in una delle seguenti condizioni:

  • disoccupati a seguito di dimissioni volontarie avvenute nei dodici mesi precedenti, fatte salve le dimissioni per giusta causa;
  • in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.;
  • componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

[6] Il Ministero precisa che il “beneficio economico del Reddito di cittadinanza è costituito da un’integrazione del reddito familiare, fino ad una soglia, su base annua, di 6.000 euro, moltiplicata, in caso di nuclei con più di un componente, per il corrispondente parametro di una determinata scala di equivalenza il quale è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, o di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti gravemente disabili o non autosufficienti.  A tale soglia si aggiunge, nel caso in cui il nucleo risieda in un’abitazione in locazione, una componente pari all’ammontare del canone annuo stabilito nel medesimo contratto di locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro annui. Nel caso della Pensione di cittadinanza la suddetta soglia base è pari, anziché a 6.000 euro, a 7.560 euro, mentre la misura massima dell’integrazione per il contratto di locazione è pari a 1.800 euro. Qualora il nucleo risieda in un’abitazione di proprietà, per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di membri del medesimo nucleo, l’integrazione suddetta (del Reddito o della Pensione di cittadinanza) è concessa nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui”.

[7] La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

[8] Cfr. Decreto interministeriale del 19 aprile 2019 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2019, con cui il legislatore definisce gli utilizzi della Carta RdC.

[9]  Si precisa che alcuni soggetti sono esclusi dai suddetti obblighi  (a titolo meramente esemplificativo i componenti con disabilità, i quali  possono comunque manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro secondo le modalità stabilite in materia di collocamento obbligatorio. Resta ferma la possibilità per il componente con disabilità di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, che tenga conto delle condizioni specifiche dell’interessato).

[10] Con riferimento alla “congruità dell’offerta”, la legge di bilancio 2022 dispone che “essa non sia più determinata anche in funzione della durata di fruizione del beneficio del Rdc, come originariamente previsto, e che essa sia definita tale se avvenga entro ottanta chilometri di distanza (in luogo dei cento previsti in precedenza) dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta (tale disciplina è applicabile anche nel caso specifico di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale), o ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta”. Inoltre il Ministero ha precisato che “ai fini della valutazione della congruità della distanza, rileva anche la circostanza che nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità oppure figli minori”. Si precisa che la congruità dipende anche dall’importo della retribuzione, che deve essere superiore almeno del 10 per cento rispetto alla misura massima del beneficio fruibile dal beneficiario del Rdc e, come specificato dalla legge di bilancio 2022, non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi. Da ultimo la legge di bilancio a tal proposito specifica che “il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno, o con un orario di lavoro non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi, e a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi”.

[11] Il Legislatore ha precisato che “sono esclusi dai suddetti incentivi i datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione relativi alle categorie protette”.

[12] “ANPAL Servizi S.p.A ha proceduto alla stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l’avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, per la selezione, la formazione e l’equipaggiamento, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome e per la stabilizzazione del personale a tempo determinato. Sempre nell’ottica di potenziare il reinserimento lavorativo, le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, le province e le città metropolitane (se delegate all’esercizio delle funzioni con legge regionale), sono state autorizzate ad assumere personale da destinare ai centri per l’impiego, con relativo aumento della dotazione organica. Sono state altresì pensate nuove figure presenti presso i CPI per affiancare i beneficiari del Rdc nel reinserimento lavorativo: i navigator, con il compito specifico di supportare con una funzione di assistenza tecnica gli operatori dei Cpi.”.

[13]La somma stanziata è così ripartita: “35 milioni di euro per consentire la presentazione delle domande per il Reddito e la Pensione di cittadinanza, anche attraverso i centri di assistenza fiscale (CAF) in convenzione con l’INPS, nonché per le attività legate all’assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), affidate ai medesimi CAF; incremento di 5 milioni di euro del Fondo per gli istituiti di patronato”.

[14] Cfr. https://temi.camera.it/leg18/temi/d-l-4-2019-introdzione-del-reddito-di-cittadinanza-e-di-forme-di-pensionamento-anticipato-cd-quota-100.html#:~:text=Il%20beneficio%20economico%20del%20Rdc,il%20valore%20del%20reddito%20familiare.

[15] Cfr. https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/mobile/PUC/Pagine/default.aspx, dove il Ministero delle Politiche Sociali precisa che “Sono tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività nell’ambito dei Progetti utili alla collettività i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto un Patto per il Lavoro o un Patto per l’Inclusione Sociale. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Reddito di Cittadinanza, le quali possono aderire volontariamente nell’ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali.”.

[16] Cfr. https://por.regione.puglia.it/-/red-reddito-di-dignita-pugliese “Attraverso il ReD, la Regione Puglia stringe un patto di inclusione tra le persone e i nuclei familiari beneficiari, i Servizi Sociali e la comunità. Il Reddito di Dignità pugliese permette a persone in difficoltà economica, anche temporanea, di accedere a una integrazione del reddito e a opportunità di formazione. ReD, infatti, non si limita a contrastare la povertà attraverso il sostegno al reddito, ma anche promuovendo l’inserimento sociale e lavorativo, offrendo indennità per la partecipazione a tirocini o ad altri progetti di sussidiarietà.”.

[17] Per maggiori approfondimenti cfr. https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei-rdc .

[18] Per approfondimenti è possibile vedere https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/reddito-di-cittadinanza-il-primo-bilancio-sui-corsi-di-formazione.aspx/

[19] “Il Ministero ha anche precisato che la Legge Finanziaria per il 2023 prevede per i beneficiari del Reddito il coinvolgimento obbligatorio in iniziative di aggiornamento o di riqualificazione formative. Il Ministero si è impegnato a estendere l’attività obbligatoria prevista per i percettori a tutti gli interventi di inclusione lavorativa e di rafforzamento dell’occupabilità stabiliti dalla legge e proseguirà il lavoro di un tavolo di monitoraggio e valutazione con le Regioni per raggiungere il target previsto dal PNRR, dando la prevalenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza nella presa in carico e nell’avvio a formazione o a percorsi di occupabilità.”

[20] Cfr. https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/reddito-di-cittadinanza-il-primo-bilancio-sui-corsi-di-formazione.aspx/ .

[21]Cfr. file:///C:/Users/W10_5/Desktop/Reddito%20di%20cittadinanza%20-%20nota%20n.%2010-2023%20(Collana%20Focus%20Anpal%20n.%20150).pdf .

[22]Cfr. file:///C:/Users/W10_5/Desktop/Reddito%20di%20cittadinanza%20-%20nota%20n.%2010-2023%20(Collana%20Focus%20Anpal%20n.%20150).pdf .

[23] Cfr. https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3055/Reddito-di-cittadinanza-Commissione-Ue-apre-procedura-di-infrazione-per-i-10-anni-di-residenza.

[24] L’Italia è intervenuta solo nel 2012 con le prime sperimentazioni della social card; poi nel 2015 con l’istituzione del Fondo delle Politiche Sociali, quindi nel 2016 con l’introduzione del Fondo di Contrasto della Povertà e del REI a mezzo del D.Lgs. 147/2017, momento in cui si esce finalmente dalla sperimentazione, sino ad approdare al D.Lgs. 4/2019 con cui viene introdotto il RDC.

[25] Beveridge (1879/1963) ha teorizzato il contrasto alla povertà riconducibile a 5 mali da estirpare: Miseria, Malattia, Ignoranza, Squallore, Ozio. La teoria che si sviluppa è che esiste un dovere del cittadino come un diritto da parete dello stesso alle prestazioni. Negli anni ’70, con il boom della disoccupazione di massa, si preoccupano di inserire misure di contrasto alla povertà la Finlandia, il Belgio, la Danimarca e l’Irlanda. Negli anni ’80 interviene la Francia che introduce nuove misure innovative di politica attiva. Già nel 1989 si afferma a livello comunitario il principio per cui il contrasto alla povertà è una misura fondamentale su cui intervenire. Nel 1992 il Consiglio d’Europa introduce il Reddito Minimo. Gli ultimi Paesi europei che si adeguano sono la Grecia e l’Italia. L’Italia parte con le prime sperimentazioni nel 2012 fino ad arrivare al 2019 con l’introduzione del Reddito di Cittadinanza, mentre la Grecia si adegua solo nel 2017.

[26] Per maggiori approfondimenti cfr. Petrella A., Milani P. (a cura di), 2020, Il Quaderno della formazione. Materiali del corso per Professionista esperto nella gestione degli strumenti per l’analisi multidimensionale del bisogno e per la progettazione degli interventi rivolti alle famiglie beneficiarie della misura di contrasto alla povertà e sostegno al reddito, Padova University Press, Padova, http://www.padovauniversitypress.it/publications/9788869382055.

[27] Cfr. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12462 del 12.09.2023 avente ad oggetto “estensione polizza assicurativa Inail in favore di ex beneficiari del reddito di cittadinanza per la partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività (PUC) nelle more del decreto previsto dall’articolo 6, comma 5 bis del DL 48/2023.Precisazooni e chiarimenti.